LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 6
 (Cumulabilità e controlli)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 2 sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.
2. Non è consentito l'accesso agli incentivi nel caso in cui la spesa relativa all'intervento sia stata oggetto di detrazione fiscale in base al cosiddetto "Superbonus 110 per cento", di cui all' articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .
3. Non è consentito il cumulo con i contributi regionali di carattere straordinario concessi ai sensi dall' articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
4. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell' articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e degli incentivi erogati.