LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

b)
al comma 24 le parole <<Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro il termine stabilito dal bando>>;

c)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.>>;

d)
al comma 26 le parole <<dall'articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 2, punto 61, del regolamento (UE) 2022/2472>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 17 a 28, della legge regionale 24/2021, come modificati dal comma 1, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
3. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale e alla pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi degli esperti apistici che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo.>>;

b)
i commi 4 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La denuncia è assolta con l'adempimento degli obblighi previsti per la registrazione e l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

d)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
<<b) acquisto di macchine e attrezzature, come individuate con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, strettamente connesse all'esercizio dell'attività apistica e alla lavorazione dei prodotti degli apiari, comprese le arnie e con esclusione di automezzi;>>;

e)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole <<assistenza tecnica e formazione nel settore apistico>> sono sostituite dalle seguenti: <<servizi di consulenza>>;

f)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

g)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 le parole: <<tecnico-amministrativa>> sono soppresse;

h)
al comma 4 bis dell'articolo 14 le parole: <<, lettera c bis)>> sono soppresse.

4. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 3, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 3, lettere da e) ad h), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6.
I commi da 6 a 9 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

7.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), è sostituito dal seguente:
<<25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori e dei nodi idraulici a presidio della sicurezza idraulica del comprensorio consortile, con particolare riferimento alla bassa pianura friulana.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 40 quater è inserito il seguente:
<<2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 40 quinquies è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

10. La previsione di cui all'articolo 40 quater, comma 2 bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 9, lettera a), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.
11. Per le finalità di cui all'articolo 40 quater della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. Per le finalità di cui all'articolo 40 quinquies della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<per colture a pieno campo, escluse le colture arboree>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le colture a pieno campo e per i frutteti>>;

b)
al comma 18 le parole <<per sessanta giorni consecutivi, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione della deliberazione di cui al comma 17>> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dall'1 marzo 2023>>;

c)
dopo il comma 18 è inserito il seguente:
<<18 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.>>;

d)
al comma 19 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dai commi da 16 a 20 del medesimo articolo, come modificati dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Al fine di promuovere la valorizzazione e la vendita delle produzioni agricole del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione di investimenti diretti a favorire la continuità dell'offerta, a migliorare la logistica e a concentrare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli.
16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
17. I contributi di cui al comma 15 sono concessi alle piccole medie imprese (PMI) che abbiano almeno un'unità tecnico-economica attiva sul territorio regionale nella commercializzazione di prodotti agricoli e che aderiscano a reti di imprese dotate dei seguenti requisiti:
a) sono composte da almeno cinque imprese operanti nella commercializzazione di prodotti agricoli;
b) sono dotate di capacità distributiva sull'intero territorio regionale.
18. Non possono accedere ai contributi di cui al comma 15 le PMI che hanno ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 4, commi da 10 a 24, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472.
19. Possono accedere ai contributi di cui al comma 15 gli investimenti che comprendono spese ammissibili di importo massimo pari a 2 milioni di euro rientranti nelle seguenti tipologie:
a) acquisto, realizzazione e installazione di macchinari, attrezzature e impianti, ad esclusione delle spese generali;
b) costi di acquisto e sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
20. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e le spese per cui, al momento di presentazione della domanda, è stato concesso qualunque altro aiuto pubblico, compresi i contributi a titolo di "de minimis".
21. Nel caso in cui gli investimenti si riferiscano anche alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli agricoli e non sia possibile separare, in sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione, i costi degli investimenti relativi ai prodotti agricoli da quelli relativi ai prodotti non agricoli, l'entità della spesa ammissibile su cui calcolare l'aiuto è determinata applicando alle spese di cui al comma 19 la percentuale del fatturato globale del beneficiario riconducibile alle attività di prodotti agricoli. A tal fine, viene preso in considerazione il fatturato relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato.
22. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli investimenti, con la descrizione delle modalità attraverso cui vengono perseguite le finalità di cui al comma 15;
b) documentazione comprovante l'adesione alla rete di imprese e la capacità distributiva della medesima sull'intero territorio regionale;
c) un preventivo per ciascuna tipologia di spesa di cui al comma 19;
d) in caso di investimenti relativi alla commercializzazione di prodotti anche diversi da quelli agricoli, relazione comprovante le condizioni di applicabilità del comma 21 e documentazione comprovante la percentuale del fatturato riconducibile alle attività di commercializzazione di prodotti agricoli.
23. I contributi sono concessi nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili calcolate ai sensi dei commi da 19 a 21.
24. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie disponibili soddisfano anche parzialmente la domanda presentata. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo calcolato ai sensi del comma 23, il contributo è concesso se il beneficiario accetta espressamente la riduzione di quanto richiesto; in caso contrario, il procedimento si conclude con l'individuazione della spesa ammissibile e dell'entità del contributo che verrà concesso solo nel momento in cui le relative risorse dovessero rendersi disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa ammessa a contributo.
25. I contributi non sono erogati nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario provveda alla regolarizzazione della propria posizione debitoria secondo le modalità e nel rispetto dei termini a tal fine comunicati dall'amministrazione procedente, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.
26. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tre anni. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.
27. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
28. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, in aree di proprietà comunale, di impianti per il lavaggio dei mezzi agricoli che garantiscono, in particolare, il trattamento biologico e la filtrazione delle acque di scarico e che possano essere messi a disposizione di tutte le aziende agricole interessate, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
29. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 28 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dall'1 febbraio all'1 marzo 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti, del quadro economico di spesa e del relativo cronoprogramma.
30. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio 2024. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
31. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 500.000 euro.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
33. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo della legge, dopo le parole <<prodotti biologici,>> sono aggiunte le seguenti: <<a chilometro zero,>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, a chilometro zero, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.>>;

c)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
<<a bis) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);>>;

d)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Con riferimento agli enti pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Con riferimento ai soggetti non pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia, l'elenco dei fornitori e le relative certificazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Sono ammissibili a contributo solo le domande che rispettano i seguenti requisiti:
a) il costo dei prodotti di cui all'articolo 2 raggiunge almeno la percentuale del 60 per cento rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione;
b) il costo dei prodotti biologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), raggiunge la percentuale minima del 40 per cento rispetto al costo complessivo.
6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b);
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.>>.

34. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come sostituito dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
35. Al fine di sostenere la distribuzione dei quotidiani nel territorio montano anche a seguito della decisione della società di distribuzione di non assicurare più il servizio in via gratuita, l'Amministrazione regionale per l'anno 2024 è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere gli oneri relativi in favore del territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
36. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 35 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate di relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
37. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
39. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
40. I contributi di cui al comma 39 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
41. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 39 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
42. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
44. Al fine di pianificare i futuri interventi di trasformazione irrigua e di ampliamento delle aree irrigate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi uno studio finalizzato a fornire il quadro conoscitivo complessivo dei sistemi irrigui attualmente esistenti e delle modalità di adeguamento degli stessi in funzione delle necessità e delle opportunità determinate dai cambiamenti climatici, dalle modifiche colturali, dall'innovazione tecnologica dei metodi di irrigazione e dagli obiettivi di utilizzo eco sistemico della risorsa idrica a fini agricoli.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 31 marzo 2024, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa che individua, in particolare, l'elenco degli argomenti trattati dallo studio. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
47. Al fine di dare continuità alle attività di gestione della fauna selvatica in difficoltà realizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e dell'articolo 3, comma 30, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento triennale per lo svolgimento di monitoraggi diretti e indiretti, per l'informatizzazione dei dati dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) e delle attività gestionali relative alla fauna selvatica in ambito biologico, ecologico e sanitario, nonché per il supporto scientifico e veterinario specialistico. Gli interventi finanziati sono diretti a proseguire la gestione e la ricerca sulla fauna attraverso il network ormai consolidatosi, nonché attraverso la condivisione della piattaforma informatica universitaria.
48. Per le finalità di cui al comma 47, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta al Servizio competente in materia di caccia una richiesta corredata della relazione descrittiva delle attività programmate per il triennio e del preventivo di spesa relativo a ciascun anno. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni, previa stipulazione di un accordo fra Amministrazione regionale e Università che individua, in particolare, le modalità di implementazione e condivisione dei dati sulla piattaforma informatica universitaria e, qualora necessario, le modalità operative e le tempistiche delle attività programmate. Sono ammissibili anche le spese sostenute nell'esercizio 2024 fino alla data della concessione del contributo. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione e di erogazione della spesa.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
50. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole <<l'esecuzione di opere>> sono aggiunte le seguenti: <<e attività>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).>>;

c)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è sostituta dalla seguente:
<<b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;>>.

51. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 50, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
52. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:
a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;
b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.>>;

c)
il comma 1 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario, nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.>>;

d)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

e)
all'inizio delle lettere e), g), h) e n) del comma 1 dell'articolo 5 le parole <<prestiti>>, <<mutui>> e <<prestiti o mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>>;

f)
alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 le parole <<prestiti o mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>> e le parole <<nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1>>;

g)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.>>;

h)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Criteri relativi ai procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti)
1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentante anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;
b) l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;
c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;
d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;
e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;
f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;
h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.
2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d), è effettuata dall'istituto o ente di credito.>>;

i)
al primo comma dell'articolo 6 è abrogato il seguente punto: <<- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.>>.

53. Per le finalità previste dalla legge regionale 80/1982 come modificata dal comma 52, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
54. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 45 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché attraverso la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità esercitate negli spazi aziendali, ivi comprese la somministrazione e la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo>>;

b)
al comma 46 dopo le parole <<commercializzazione dei prodotti agricoli>> sono inserite le seguenti: <<nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità>>.

55. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 45 e 46, della legge regionale 45/2017 come modificati dal comma 54, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
56. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale continua a dare applicazione al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), e a tal fine:
a) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020, è disposto un ulteriore limite complessivo massimo di 5 milioni di euro per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'anno 2024, nell'ambito del Programma;
b) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, lettera b bis), della legge regionale 5/2020, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che un'ulteriore parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 3 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.
57. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 56, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
58. Le domande per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole per l'istallazione di impianti fotovoltaici, relative al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'1 settembre 2023, n. 1371, ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024.
59. A seguito della scadenza del regime di aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, dall'1 luglio 2024, i contributi di cui al comma 58 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
60. Per le finalità previste dal comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
61. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Amministrazione regionale, in continuità con le finalità e gli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:
a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;
b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.
62. I soggetti di cui al comma 61, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
63. Gli aiuti di cui al comma 61 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:
a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;
b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;
c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;
d) spese tecniche collegate alla lettera a).
64. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
65. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo.
66. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 61 sono presentate utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo posta elettronica certificata competitivita@certregione.fvg.it entro l'1 marzo 2024, corredate dei seguenti allegati:
a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi all'1 marzo 2024;
b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;
c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;
d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;
e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;
f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 63, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.
67. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 66, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 68.
68. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.
69. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.
70. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
71. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
72. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 63, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.
73. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
74. Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola.
75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 74 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
b) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
c) sono considerate spese ammissibili anche le opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione;
d) la misura dei contributi non può superare l'intensità del 40 per cento della spesa ammissibile;
e) gli investimenti per cui viene presentata domanda di contributo non possono riguardare una spesa ammissibile inferiore a 2 milioni di euro e, in ogni caso, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, non possono essere riconosciute come ammissibili spese superiori a 3,5 milioni di euro.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
77. Al fine di valorizzare la qualità delle produzioni regionali certificate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), di seguito Consorzi di tutela, per le spese necessarie alla revisione e all'aggiornamento dei disciplinari dei vini e dei prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP o IGP.
78. I contributi di cui al comma 77 sono concessi nella misura massima di 10.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
79. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dai Consorzi di tutela secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione descrittiva dell'attività da svolgere per la revisione medesima;
b) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e l'attività da svolgere.
80. I contributi di cui al comma 77 sono concessi entro il termine di sessanta giorni. La medesima denominazione d'origine può ottenere un unico contributo ogni quinquennio. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 79, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
81. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 40.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
82. Al fine di ottimizzare l'attività di produzione delle specie ittiche finalizzate al ripopolamento e al prelievo nell'ambito dell'esercizio della pesca sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI) le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di modernizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).
83. Per le finalità previste al comma 82 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) le risorse finalizzate a garantirne il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con particolare riferimento alla produzione e acquisto di fauna ittica, alle attività finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla e alla realizzazione di studi, ricerche e indagini.
85. Per le finalità previste al comma 84 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 390.000 euro per l'anno 2024 e 355.000 euro per gli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
86.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

87. Al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative finalizzate a salvaguardare i valori e le tradizioni della cultura rurale dei territori montani, in particolare attraverso l'incremento degli spazi dedicati alle relative iniziative didattiche, ricreative e divulgative, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere contributi ai Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), per la ristrutturazione e l'adeguamento di locali situati in contesti rurali in cui realizzare, anche in collaborazione con soggetti senza fini di lucro, attività ricreative e di sensibilizzazione culturale verso i temi della ruralità rivolte principalmente alla popolazione scolastica.
88. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della documentazione che dimostra le disponibilità dei locali per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo, della relazione descrittiva degli interventi previsti e delle attività che si prevede di realizzare all'interno dei locali, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma.
89. I contributi sono concessi nel limite della spesa ammissibile e delle risorse disponibili. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. In caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
91. Nell'ambito dei procedimenti per il pagamento dei canoni di competenza regionale relativi all'annualità 2021 dovuti quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni demaniali marittimi per finalità di pesca e acquacoltura identificati nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 437, in applicazione dei criteri di quantificazione dei canoni medesimi per l'anno 2021 stabiliti dall'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le finalità di interesse pubblico ivi previste si considerano assolte dalla presenza sul relativo fondale di dispositivi di concentrazione ittica finalizzati al ripopolamento ittico e all'incremento della biodiversità.
92. Nell'ambito delle finalità di razionale utilizzazione del territorio montano, nonché di contrasto alla frammentazione e polverizzazione fondiaria di cui alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le Comunità di montagna concedono contributi ai privati e alle piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali a sostegno delle spese notarili e professionali connesse ad operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che, con finalità di ricomposizione fondiaria, comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi.
93. I contributi di cui al comma 92 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Comunità di montagna nel rispetto dei seguenti indirizzi unitari:
a) i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili e, comunque, nel limite massimo di 2.000 euro per operazione;
b) in caso di PMI i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";
c) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sul divieto generale di contribuzione.
94. Il Comune di Forgaria Nel Friuli e il Comune di Prepotto si convenzionano rispettivamente con la Comunità di montagna Gemonese e la Comunità di montagna Natisone e Torre per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 92.
95. Al fine di supportare le Comunità di montagna nella concessione dei contributi di cui al comma 92, l'Amministrazione regionale ripartisce entro il 31 marzo di ogni anno le risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti in via sperimentale per i primi tre anni di applicazione:
a) per i primi due esercizi finanziari, le risorse vengono ripartite in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità di montagna, ivi compresi i Comuni di cui al comma 94;
b) per il terzo esercizio finanziario, la quota corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili è ripartita in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità e la restante quota è ripartita in proporzione ai contributi concessi dalle Comunità nell'anno precedente;
c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna vengono utilizzate dalle stesse per la concessione dei contributi di cui al comma 92 relativi agli anni successivi; a tal fine, le economie sono detratte dall'importo spettante a ciascuna Comunità per l'anno successivo a quello in cui si sono prodotte e sono proporzionalmente ripartite fra le altre Comunità.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
97. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale promuove l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura nell'ambito delle specifiche disposizioni statali che riconoscono caratteristiche peculiari alle comunità energetiche agricole di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere un contributo biennale per la costituzione e l'avvio di una comunità energetica agricola in grado di operare sull'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
98. I contributi di cui al comma 97 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza la presentazione di garanzie.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
100. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, la Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica a fini irrigui ai sensi dell'articolo 3, commi 38 e 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), concede contributi alle piccole medie imprese (PMI) agricole per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione ad aspersione ormai vetusti.
101. All'attuazione degli interventi di cui al comma 100 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
b) i contributi sono concessi tramite procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
c) i contributi sono finalizzati alla sostituzione di porzioni di impianti di irrigazione ad aspersione fissi quali, in particolare, giunti e tubature metalliche o in fibro - cemento, con esclusione delle parti elettriche e meccaniche;
d) sono soggetti a contributo unicamente gli impianti vetusti collocati in comizi irrigui che non sono destinati ad essere convertiti all'irrigazione di precisione per almeno i cinque anni successivi a quello di emanazione del bando;
e) i comizi di cui alla lettera d) sono individuati nei bandi sulla base delle informazioni presenti nei Piani generali di bonifica, anche in fase di approvazione, sentiti i Consorzi di bonifica;
f) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per ettaro e per beneficiario.
(1)
102. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
103. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge al fine di consolidare le iniziative avviate, anche attraverso i contributi di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nell'ambito della vendita on line dei prodotti agricoli e agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la promozione delle vetrine elettroniche.
104. I contributi di cui al comma 103 sono concessi agli organismi associativi, comunque denominati, che hanno sede nel territorio regionale e che gestiscono piattaforme informatiche aventi, oltre le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 24/2019, i seguenti requisiti minimi:
a) il sito web per la vendita on line comprende almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale e contiene una descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione;
b) la vendita on line è integrata con l'attività di un centro logistico che assicura il ritiro dei prodotti presso i produttori, la preparazione degli ordini e la spedizione ai clienti finali.
105. I contributi di cui al comma 103 sono concessi, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque nel limite massimo di 50.000 euro a beneficiario, in osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni e, dal 1 luglio 2024, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
106. Sono considerate ammissibili le spese sostenute, successivamente all'attivazione del sito per la vendita on line, per la realizzazione di attività di e-commerce, marketing e promozione del sito web.
107. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 103 sono presentate dall'1 febbraio all'1 marzo 2024 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi realizzati e previsti per l'anno 2024, nonché dell'elenco dei costi sostenuti e del preventivo dettagliato di spesa. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda.
108. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
109. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
110.
I commi da 64 a 66 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono abrogati.

111. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA) e in continuità con quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 33, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate, sul territorio regionale da privati cittadini residenti in regione, dall'1 gennaio 2024 fino al termine della campagna di macellazione fissato al 15 marzo 2024.
112. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo di cui al comma 111.
113. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 111 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 112 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro l'1 aprile 2024. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile.
114. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, con le modalità ed entro il termine e l'importo massimo per prestazione unitaria indicati nel decreto di concessione, gli stabilimenti di cui al comma 112 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 111 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma medesimo e indicano gli estremi delle notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.
115. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 111, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.
116. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
117. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 2024 ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2023.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
119. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in proporzione ai consumi riferiti all'anno 2022 e finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2023 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
120. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del Comune interessato.
121. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
122. Le domande presentate per la concessione del contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria di cui all'articolo 3, comma 70, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), possono essere finanziate con le risorse disponibili sull'esercizio 2024.
123. Per le finalità di cui al comma 122, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
124. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Alla lettera e) del comma 101 del presente articolo le parole <<i comizi di cui alla lettera c)>> sono sostituite con le parole <<i comizi di cui alla lettera d)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/1/2024, n. 3.