LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 luglio 2022, n. 9

Disposizioni in materia di intermodalità.

TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/07/2022
Materia:
430.01 - Trasporti
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 15/2004 , come inserita dall'articolo 1, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 15/2004 , come aggiunta dall'articolo 1, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.