LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 15
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), le parole << alla data del 28 febbraio 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << alla data di entrata in vigore della presente legge >>.

Art. 16
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)
1.
Al comma 65 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole << con raccomandata o posta elettronica certificata >> sono sostituite dalle seguenti: << per via telematica >> e l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 17
 (Utilizzo risorse per finanziamento domande brevetti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse stanziate sul bilancio regionale per l'anno 2022 anche per il finanziamento delle domande di contributo presentate nel corso del 2021 a valere sull'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 settembre 2021, n. 1448 (Avviso per la concessione di contributi per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti).
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 18
 (Utilizzo economie per Progetto Alto Adriatico 2022-2024)
1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse con decreto de Direttore del Servizio turismo n. 2355/PROTUR del 28 settembre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione del Progetto Alto Adriatico, per la parte non utilizzata negli anni 2020-2021, a copertura di analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 24/2021 .
Art. 19
 (Conferma contributo Palapredieri)
1. Al fine di sostenere la gestione delle attività generali, connesse all'organizzazione dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a PromoTurismoFVG il contributo allo stesso già concesso con decreto del titolare di Posizione organizzativa n. 2577/PROTUR del 16 ottobre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'impianto sportivo "Palapredieri", sito in località Piancavallo, per la parte non ancora utilizzata, per il migliore apprestamento, anche in termini di sicurezza, delle piste e delle strutture dei Poli sciistici regionali che ospiteranno EYOF FVG 2023, a copertura degli oneri da sostenere.
2. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte di PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa degli interventi oggetto di finanziamento.
Art. 20
 (Utilizzo delle risorse 2022 per il finanziamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico dell'anno 2021)
1. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale 2 novembre 2021, n. 2626/PROTUR della Direzione centrale attività produttive e turismo, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 21
 (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)
1. Tenuto conto della necessità di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG PLUS SpA, preordinati allo svolgimento delle attività di segreteria unica, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono stabiliti all'1 marzo 2023, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>), e di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da Delibera Giunta 926/2022 e da Delibera Giunta 873/2022.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 12, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 22
  (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 3/2015)
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è inserito il seguente:
<<3 ter. La disposizione di cui al comma 3 bis si applica anche per il secondo quadriennio di mandato del Consiglio di amministrazione del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.>>.

Art. 23
 (Ulteriore abbattimento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse già assegnate ai Confidi ai sensi dell' articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell' articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione delle contribuzioni integrative delle garanzie di cui al comma 1, rilasciate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.
Art. 24
  (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dell'articolo 6, dopo le parole << aree destinate a insediamenti industriali e artigianali >> sono inserite le seguenti: << , ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, >>;

b)
alla fine del comma 1 bis dell'articolo 62, sono aggiunte le seguenti parole: << Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali. >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
3. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
Art. 25
  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2005)
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), le parole << nonché da società per azioni o da società consortili per azioni >>, sono sostituite dalle seguenti: << nonché da società di capitali, incluse le società consortili >>.

Art. 26
  (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)
Art. 27
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)
1.
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), le parole << 30 giugno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 ottobre 2022 >>.