LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 93
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)
1. All' articolo 25 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << i concessionari di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dall'annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute >>;

2)
le parole << canone determinato dal provvedimento di concessione >> sono sostituite dalle seguenti: << canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 21 >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 2:
a) è calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;
b) il canone di cui alla lettera a) è dovuto in ratei mensili per la prima annualità dovuta e per l'ultima annualità in cui la concessione è assegnata; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.>>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.>>.