LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 72
  (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola << varianti >> è sostituita dalle seguenti: << varianti generali >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 dopo le parole << territorio comunale >> sono aggiunte le seguenti: << , i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 >>.

3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.>>.

4.
La lettera d) del comma 6 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004 , e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.>>.

5.
Dopo il comma 7 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.>>.