LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 29
  (Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale 18/2015)
1. All' articolo 22 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.>>.