LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 125
 (Diagnosi dei DSA)
1. Le aziende del Servizio sanitario regionale effettuano le diagnosi e certificazioni relative ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui all' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), entro e non oltre centottanta giorni.
2. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, in base al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di attesa, la Regione, per il tramite della Direzione competente, adotta le misure previste dall' articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 170/2010 .
2 bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.
2 quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2 ter.
2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2 quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2 sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2 quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli standard definiti dalla Regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'equipe valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
2Comma 2 ter aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
3Comma 2 quater aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
5Comma 2 sexies aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026