Art. 125
(Diagnosi dei DSA)
1.
Le aziende del Servizio sanitario regionale effettuano le diagnosi e certificazioni relative ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui all'
articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170
(Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), entro e non oltre centottanta giorni.
2 bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strutture accreditate di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.
2 quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2 ter.
2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2 quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
2 sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2 quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli standard definiti dalla Regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'equipe valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
2Comma 2 ter aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
3Comma 2 quater aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
4Comma 2 quinquies aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026
5Comma 2 sexies aggiunto da art. 120, comma 1, L. R. 5/2026