LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo VII
 Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità
Art. 67
 (Termini rendicontazione)
1. A causa delle eccezionali difficoltà di reperimento delle materie prime e quindi dell'impossibilità di rispettare i termini di rendicontazione per l'ottenimento di contributi già concessi, il Direttore del servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, con proprio provvedimento, ridetermina i termini di rendicontazione, per un periodo comunque non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i procedimenti contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) dall'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
b) dall'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 68
  (Modifica all'articolo 122 della legge regionale 6/2021)
1.
I commi 2 e 3 dell' articolo 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono abrogati.

Art. 69
 (Contributo patenti CQC)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) in favore dei beneficiari ammessi in graduatoria ai sensi dell'articolo 5, commi da 17 a 21, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), approvata con decreto 7 dicembre 2020, n. 4898/TERINF, per l'annualità 2020, anche qualora la documentazione contenente la rendicontazione sia pervenuta all'ufficio competente successivamente alla scadenza dei termini previsti dal bando.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 70
  (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 , come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture statali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 71
  (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
1.
Al comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole << di interesse regionale di cui al >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui alle tabelle A e B del >>.

Art. 72
  (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola << varianti >> è sostituita dalle seguenti: << varianti generali >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 dopo le parole << territorio comunale >> sono aggiunte le seguenti: << , i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 >>.

3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.>>.

4.
La lettera d) del comma 6 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente:
<<d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004 , e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.>>.

5.
Dopo il comma 7 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.>>.

Art. 73
  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità Marittima che partecipa con diritto di voto.>>.

Art. 74
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)
1.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2012 è sostituita dalla seguente:
<<b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.>>.

Art. 75
  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2018)
1.
Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:
<<12 bis. Il Comune beneficiario è autorizzato a destinare le aree oggetto di demolizione, anche attraverso la loro eventuale cessione, per finalità di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano.>>.

Art. 76
 (Subentro Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo al Conservatorio di Udine)
1. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro, per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini, ai sensi dell' articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), come introdotto dall' articolo 40, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda).
2. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 26 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 7, commi 59-61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini ai sensi dell' articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
3. Con provvedimento del Servizio competente in materia di edilizia universitaria si confermano i contributi e si ridefiniscono i nuovi termini e modalità di erogazione.
4. La liquidazione dell'importo già concesso avviene a stato di avanzamento a copertura del nuovo quadro economico fino alla concorrenza dei ratei scaduti del contributo, al momento dell'inizio lavori.
Art. 77
 (Conferma contributo al Comune di Valvasone Arzene)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 340.000 euro al Comune di Valvasone Arzene, già concesso con decreto n. 1219/ISTR del 10 luglio 2013, per i lavori sinteticamente denominati Restauro Palazzo Misseri, ai sensi dell' articolo 16, comma 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e dell' articolo 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).
2. Il Comune di Valvasone Arzene presenta domanda di conferma del contributo al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Art. 78
 (Contratti TPL)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2022 e per l’anno 2023 ad utilizzare le risorse disponibili a bilancio, riferite a contratti di trasporto non soggetti ad indicizzazione, stipulati con corrispettivo interamente a valere con fondi regionali, a copertura di ulteriori spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi attribuibile a fattori esterni, tali da incidere sull'equilibro economico del contratto e non sostenute da corrispondenti provvedimenti statali.
2. La copertura delle spese è concessa per i contratti pluriennali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertato l'aumento significativo di costi rispetto a precedenti annualità evidenziati in un prospetto comparato delle voci di costo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 79
 (Conferma di contributo già concesso al Comune di Ravascletto)
1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Ravascletto, è autorizzata a devolvere il contributo di 140.000 euro, già concesso al medesimo Comune con il decreto 7 dicembre 2017, n. 9810/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale polifunzionale adibito a ufficio turistico, scuola sci e "Bar Seggiovia".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Ravascletto presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
Art. 80
  (Conferma contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000)
1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà operative incontrate dagli Enti locali nella programmazione delle opere pubbliche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000 , anche fissando, con il decreto di conferma del contributo, un nuovo termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori.
2. Per le finalità indicate al comma 1 il Comune beneficiario presenta al Servizio competente, entro il 30 settembre 2023, un'istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 77, L. R. 13/2023
Art. 81
  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)
1.
Al comma 56 bis 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole << nell'anno di presentazione >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 2/2000 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 82
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), le parole << Alla Direzione centrale competente in materia di portualità regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare: >> sono sostituite dalle seguenti: << All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare: >>.

Art. 83
  (Modifiche allalegge regionale 19/2009)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il numero 2) della lettera a) è inserito il seguente:
<<2 bis) installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali;>>;

b)
alla lettera b) dopo le parole << gli impianti tecnologici, >> sono inserite le seguenti: << a eccezione di quanto previsto alla lettera a) e >>.

2.
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare protocolli energetici diversi o ulteriori rispetto al protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato a livello nazionale. In tali casi per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto del protocollo nazionale, mentre gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale, possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati >> sono inserite le seguenti: << : tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati >>.

4.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 dopo le parole << (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); >> sono aggiunte le seguenti: << sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria; >>.

5.
La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune;>>.