LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo II
 Disposizioni in materia di biodiversità, caccia, pesca sportiva e agricoltura
Art. 2
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), dopo le parole << l'istituzione di parchi comunali e intercomunali >> sono inserite le seguenti: << nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale >>.

Art. 3
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
1.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 42/1996 dopo le parole << dal ricevimento della relativa richiesta >> sono inserite le seguenti: << , fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore >>.

Art. 4
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)
1.
Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 dopo le parole << si conforma al >> è inserita la seguente: << sovraordinato >>.

Art. 5
  (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 42/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 42/1996 dopo le parole << L'Organo gestore può concedere, >> sono inserite le seguenti: << compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo vigente, >>.

Art. 6
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)
1.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole << ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto >> sono sostituite dalle seguenti: << fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria >>.

Art. 7
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole << ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto >> sono sostituite dalle seguenti: << fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria >>.

Art. 8
  (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
1. All' articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dopo le parole << Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede >> è inserita la seguente: << esclusivamente >>;

b)
al comma 3 dopo le parole << Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede >> è inserita la seguente: << esclusivamente >>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008 dopo le parole << le condizioni della loro ammissione ed esclusione, >> sono aggiunte le seguenti: << la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 16 ter, >>.

3.
Dopo l' articolo 16 bis della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 16 ter
 (Risoluzione arbitrale delle controversie)
1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.
2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.
3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile .
4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:
a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;
b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;
c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.
6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.>>.

4.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole << realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti >> sono sostituite dalle seguenti: << realizzano almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell'ultimo anno, >>.

5. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << L'ammissione è consentita >> sono inserite le seguenti: << , fatte salve le previsioni di cui al comma 4, >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta.>>;

c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.>>.

6.
Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 le parole << limite pari al 3 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << limite pari al 5 per cento >> e le parole << limite di due permessi annuali >> sono sostituite dalle seguenti: << limite di tre permessi annuali >>.

7.
Dopo l' articolo 46 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)
1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.>>.

Art. 9
  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)
1.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:
<<7 quater. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d), al fine di migliorare la funzione ecologica dei prati stabili naturali e sostenere le reti di impollinazione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nell'ambito della realizzazione di progetti di ripristino ambientale che abbiano acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette o di progetti Life, la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali può realizzare o autorizzare la messa a dimora di siepi arbustive autoctone di modesta entità, a basso portamento, localizzate al margine degli appezzamenti, e che non determinino una riduzione significativa della superficie prativa.
7 quinquies. Per le finalità di cui al comma 7 quater il richiedente, a corredo della richiesta di autorizzazione, presenta, al servizio competente in materia di ambienti naturali, il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili naturali interessati.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7 quater, della legge regionale 9/2005 , come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 10
  (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole << ricettività turistica connessa alla pesca sportiva >> sono aggiunte le seguenti: << tramite adeguati strumenti divulgativi >>;

b)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 la parola << sei >> è sostituita dalla seguente: << quindici >>;

c)
dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
<<m bis)un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.>>;

d)
il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:
a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;
b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. ; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;
c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;
d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;
e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;
f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;
g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;
h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.>>;

e)
dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comitato ittico è validamente costituito anche se non è stato possibile eleggere, per mancanza di candidati, i rappresentanti di uno o più collegi.>>;

f)
al comma 7 dell'articolo 11 le parole << I) e m) >> sono sostituite dalle seguenti: << I), m) e m bis) >>;

g)
dopo il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
<<3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;>>.

2. Le modifiche apportate agli articoli 10 e 11 della legge regionale 42/2017 dal comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a ETPI le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 42/2017 , come sostituito dal comma 1, lettera d). Il trasferimento è disposto entro il 31 gennaio 2023 ed è quantificato nella misura risultante dal preventivo di spesa presentato dall'Ente.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 11
 (Proroga dell'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi)
1. Al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e di limitare le conseguenze degli stessi e nelle more dell'adozione del nuovo Piano regionale antincendio boschivo, l'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi da parte dell'Amministrazione regionale e i conseguenti provvedimenti di affidamento dei terreni per l'esercizio dell'attività di pascolo con finalità antincendio, sono prorogati ex lege, dalla scadenza, per un periodo di tempo corrispondente a quello previsto dai provvedimenti medesimi.
Art. 12
  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6/2010)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), è inserito il seguente:
<<4 bis. Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, lettera c bis), sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 13
 (Disposizioni transitorie in materia di finanziamento degli organismi associativi tra apicoltori)
1. Per il 2022 la richiesta di erogazione anticipata dei finanziamenti di cui all' articolo 14, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 6/2010 , è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)
1. Al fine di supportare le imprese nell'ambito della carenza di liquidità derivante dalla crisi in Ucraina, nel 2022 le erogazioni anticipate di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.