LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 48
  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2021)
1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 47 le parole << per singolo plesso scolastico >> sono soppresse, dopo le parole << attività amministrative >> sono inserite le seguenti: << di riparto e >> e il periodo << I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, non sono cumulabili con altre forme contributive. >> è sostituito dal seguente: << I contributi previsti per le finalità di cui al comma 45 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale. >>;

b)
dopo il comma 52 è inserito il seguente:
<<52 bis. L'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento previsto al comma 51 è delegato all'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS.>>;

c)
al comma 53 le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << centottanta giorni >>.