LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37
 (Domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti pubblici e privati causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ammissibili le domande di finanziamento per l'anno 2022, di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 presentate entro il 31 marzo 2022.
2. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, associazioni e istituzioni causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono ammissibili le rendicontazioni di cui all' articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), presentate entro il 30 giugno 2022.
3. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.