LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 24
  (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dell'articolo 6, dopo le parole << aree destinate a insediamenti industriali e artigianali >> sono inserite le seguenti: << , ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali, >>;

b)
alla fine del comma 1 bis dell'articolo 62, sono aggiunte le seguenti parole: << Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali. >>.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.
3. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).