LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 giugno 2022, n. 8

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
 (Proroga dell'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi)
1. Al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e di limitare le conseguenze degli stessi e nelle more dell'adozione del nuovo Piano regionale antincendio boschivo, l'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi da parte dell'Amministrazione regionale e i conseguenti provvedimenti di affidamento dei terreni per l'esercizio dell'attività di pascolo con finalità antincendio, sono prorogati ex lege, dalla scadenza, per un periodo di tempo corrispondente a quello previsto dai provvedimenti medesimi.