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Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

TESTO VIGENTE dal 12/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Principi e finalità
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976.
2. La Regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione riconosce la solidarietà e il sacrificio degli Alpini al fine di:
a) promuovere le numerose attività di aiuto, di supporto e di volontariato che da sempre ne caratterizzano l'operato;
b) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
c) diffonderne i valori storici, sociali e culturali, soprattutto tra le generazioni più giovani e in età scolastica.
2. La Regione riconosce il ruolo dell'ANA e delle sue sezioni territoriali in tema di conservazione e valorizzazione del territorio montano, in particolare nella realizzazione, anche in coordinamento con il Club alpino italiano (CAI), di interventi di recupero o miglioramento dei rifugi e bivacchi, dei percorsi della rete escursionistica regionale e dei sentieri correlati alla memoria del Corpo degli Alpini e della Grande guerra, finalizzati anche alla fruizione pubblica, sociale e ricreativa degli stessi.
3. Ai fini della presente legge, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni, la Regione, gli enti del sistema regionale e gli enti locali considerano il ruolo e le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'ANA del Friuli Venezia Giulia in materia di valorizzazione e conservazione a beneficio della realtà sociale, economica e culturale del territorio.