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Leggi regionali

Legge regionale 6 maggio 2022, n. 6

Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini.

TESTO VIGENTE dal 12/05/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Principi)
1. La Regione attua, promuove e sostiene attività dirette a diffondere, tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta, valorizzare il patrimonio storico, culturale della memoria di eventi, tra i quali: la Grande guerra e il terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976.
2. La Regione, per attuare i principi di cui al comma 1, attraverso le attività svolte dalle sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia, promuove anche azioni volte a diffondere, con mezzi idonei, la conoscenza dei tragici eventi, presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da garantire la conoscenza dei valori della democrazia e unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.