LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di elezioni comunali del 2022. Modifiche alla legge regionale 19/2013.

TESTO VIGENTE dal 16/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/03/2022
Materia:
110.05 - Elezioni

Art. 2
  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 19/2013)
1.
L' articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Autenticazioni)
1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 28/2007 .
2. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).>>.