LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.06 - Economia montana
420.05 - Edilizia rurale
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 1
 (Finalità)
1. In attuazione dell' articolo 4, comma primo, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di preservare il patrimonio castanicolo regionale dall'abbandono colturale e dalla perdita di varietà locali, la presente legge promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto dei territori collinari e montani del Friuli Venezia Giulia, nonché la creazione di nuovi frutteti nelle aree vocate.
Art. 2
 (Piano castanicolo regionale)
1. In conformità con i contenuti del Piano nazionale del settore castanicolo, il Piano castanicolo regionale, di seguito denominato Piano, è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali di sviluppo della castanicoltura da frutto, di salvaguardia delle varietà autoctone, di recupero della coltivazione secondo modelli sostenibili, nonché di incremento del prodotto e delle superfici coltivate.
2. Il Piano in particolare:
a) stabilisce i criteri per l'individuazione dei castagneti da frutto, ivi compresi quelli abbandonati e non in attualità di coltura, e individua i territori del Friuli Venezia Giulia nei quali sono situati i castagneti da frutto esistenti, nonché le aree vocate alla castanicoltura da frutto;
b) individua i criteri e le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'inventario castanicolo regionale quale sistema informativo territoriale in forma WEBGIS;
c) individua le migliori tecniche colturali per la valorizzazione e il recupero dei castagneti da frutto esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti intensivi con tecniche razionali, privilegiando l'utilizzo del germoplasma autoctono e le varietà maggiormente resistenti alle principali patologie;
d) effettua la ricognizione degli strumenti di sostegno già esistenti per la castanicoltura da frutto nell'ambito delle politiche nazionali e regionali relative allo sviluppo rurale;
e) indica le priorità e le linee di intervento regionale per il recupero dei castagneti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti in aree vocate;
f) individua i principi per la valorizzazione delle funzioni ambientali, paesaggistiche e sociali dei castagneti storici;
g) individua le attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e promozione necessarie alla valorizzazione del settore castanicolo, favorendo la collaborazione con i vivai forestali regionali e gli organismi pubblici e privati competenti in materia.
3. Il Piano è predisposto dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) avvalendosi del Tavolo tecnico castanicolo regionale, che è composto da funzionari regionali, esperti del settore e rappresentanti degli enti di ricerca, con particolare riferimento alle Università di Udine e Trieste. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore del Servizio competente di ERSA. La partecipazione al Tavolo è gratuita.
4. Il Piano è adottato da ERSA previa consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati.
5. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il Piano ha validità settennale e può essere aggiornato, anche prima della scadenza, con le stesse modalità stabilite per l'approvazione.
Art. 3
 (Contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto)
1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 2, anche in coordinamento con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a concedere contributi per i seguenti interventi:
a) recupero, ripristino colturale e produttivo dei castagneti da frutto abbandonati e di quelli non in attualità di coltura;
b) miglioramento bioecologico, selvicolturale e produttivo dei castagneti da frutto;
c) realizzazione nelle aree vocate di nuovi impianti di castagneti da frutto che:
1) abbiano una superficie minima di 1.500 metri quadrati;
2) siano prioritariamente realizzati con materiale vivaistico di origine autoctona;
3) siano protetti dai danni provocati dalla fauna selvatica attraverso recinzioni o altri idonei strumenti di protezione;
d) interventi per la difesa dei castagneti da frutto dagli ungulati.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla positiva conclusione dei procedimenti, qualora previsti dalla normativa di settore, che si concludono con un'autorizzazione o un atto di assenso comunque denominato e che sono necessari alla gestione agronomica dei castagneti da frutto.
3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o più tipologie dei contributi di cui al medesimo comma 1. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
4. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ha l'obbligo di mantenere la destinazione e la corretta gestione agronomica dei castagneti oggetto di incentivo per la durata di cinque anni dall'erogazione dell'intero contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e dell'obbligo di corretta gestione agronomica comporta l'applicazione dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
Art. 4
 (Azioni di promozione delle filiere castanicole)
1. La Regione promuove la castanicoltura da frutto e le filiere castanicole nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche agricole e favorisce l'individuazione, negli atti normativi che disciplinano la concessione di contributi, di criteri di priorità per la valorizzazione del patrimonio storico, etnografico e culturale castanicolo anche in chiave turistico ricreativa, nonché per la concentrazione dell'offerta di prodotto attraverso realtà associative.
Art. 5
 (Attività di ricerca, sperimentazione e formazione)
1. La Regione, anche tramite ERSA, in attuazione dei contenuti del Piano di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), favorisce la realizzazione di iniziative per:
a) l'attivazione di sinergie interistituzionali tra l'Università degli studi di Udine, l'Università degli studi di Trieste, e altri attori pubblici e privati operanti nel settore della formazione in ambito agricolo e rurale;
b) la formazione, qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti della filiera castanicola;
c) l'avvio di indagini tecnologiche e nutraceutico-alimentari, finalizzate alla valorizzazione commerciale dei prodotti della castanicoltura da frutto;
d) il supporto tecnico alla difesa fitosanitaria anche biologica dei castagneti da frutto.
Art. 6
 (Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, ai fini dell'emanazione dei bandi di cui all'articolo 3, comma 3:
a) per castagneti da frutto abbandonati e non in attualità di coltura si intendono i castagneti da frutto, ancorché classificati come bosco, che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea;
b) per nuovi impianti di castagneti da frutto si intendono gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere Castanea con densità superiore a 150 piante a ettaro;
c) con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di ERSA, sono individuati i territori in cui sono situati i castagneti da frutto esistenti e sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree vocate alla castanicoltura da frutto, i criteri tecnici minimi per il recupero dei castagneti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti, nonché le pratiche agronomiche necessarie ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4.
Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si provvede mediante prelievo di 200.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Art. 8
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.