LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.06 - Economia montana
420.05 - Edilizia rurale
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 7
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si provvede mediante prelievo di 200.000 euro per l'anno 2022 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
7. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).