LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.06 - Economia montana
420.05 - Edilizia rurale
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 6
 (Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, ai fini dell'emanazione dei bandi di cui all'articolo 3, comma 3:
a) per castagneti da frutto abbandonati e non in attualità di coltura si intendono i castagneti da frutto, ancorché classificati come bosco, che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea;
b) per nuovi impianti di castagneti da frutto si intendono gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere Castanea con densità superiore a 150 piante a ettaro;
c) con deliberazione della Giunta regionale, su proposta di ERSA, sono individuati i territori in cui sono situati i castagneti da frutto esistenti e sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree vocate alla castanicoltura da frutto, i criteri tecnici minimi per il recupero dei castagneti esistenti e per la realizzazione dei nuovi impianti, nonché le pratiche agronomiche necessarie ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 4.