LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 4

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, nonché per la realizzazione di nuovi impianti.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.02 - Foreste
210.06 - Economia montana
420.05 - Edilizia rurale
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica

Art. 3
 (Contributi per la valorizzazione dei castagneti da frutto)
1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 2, anche in coordinamento con gli interventi previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a concedere contributi per i seguenti interventi:
a) recupero, ripristino colturale e produttivo dei castagneti da frutto abbandonati e di quelli non in attualità di coltura;
b) miglioramento bioecologico, selvicolturale e produttivo dei castagneti da frutto;
c) realizzazione nelle aree vocate di nuovi impianti di castagneti da frutto che:
1) abbiano una superficie minima di 1.500 metri quadrati;
2) siano prioritariamente realizzati con materiale vivaistico di origine autoctona;
3) siano protetti dai danni provocati dalla fauna selvatica attraverso recinzioni o altri idonei strumenti di protezione;
d) interventi per la difesa dei castagneti da frutto dagli ungulati.
2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla positiva conclusione dei procedimenti, qualora previsti dalla normativa di settore, che si concludono con un'autorizzazione o un atto di assenso comunque denominato e che sono necessari alla gestione agronomica dei castagneti da frutto.
3. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o più tipologie dei contributi di cui al medesimo comma 1. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
4. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ha l'obbligo di mantenere la destinazione e la corretta gestione agronomica dei castagneti oggetto di incentivo per la durata di cinque anni dall'erogazione dell'intero contributo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e dell'obbligo di corretta gestione agronomica comporta l'applicazione dell' articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 .