LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 2022, n. 3

Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all’acquacoltura.

TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/2022
Materia:
210.09 - Agriturismo
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 5
 (Esercizio delle attività di ricezione e ospitalità in acquacoltura)
1. Rientrano nelle attività connesse all'acquacoltura le attività di ricezione e ospitalità esercitate dall'imprenditore ittico nei limiti previsti dall' articolo 2135 del codice civile attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di acquacoltura che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità dell'attività di acquacoltura rispetto a quella di ricezione e ospitalità si intende realizzato quando, in queste ultime, vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività di acquacoltura e il tempo-lavoro impiegato nell'attività di acquacoltura è superiore a quello impiegato nella ricezione e ospitalità.
3. Rientrano nell'attività di ricezione e ospitalità l'organizzazione di attività escursionistiche con mezzi nautici e il nolo di mezzi nautici. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 5.