LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2023 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2023, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2022.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2023 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2023 al 31 marzo 2024.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2024 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2022.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
10.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), è aggiunta la seguente:
<<e bis) Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi Trieste>>.

11. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 22/2007 , come inserita dal comma 10, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
12. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Enti Gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi e degli eventuali costi di iscrizione, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 agosto 2024.
13. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia accreditato ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
14. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo, al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
15. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
16. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
18. Nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio e al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) è autorizzata a concedere e erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2023 per l'anno scolastico 2022/2023 o 2023/2024, nei confronti degli studenti di età non superiore ai 24 anni e iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il contributo può essere erogato una sola volta per anno scolastico.
19. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida, finalizzate all'attuazione dell'intervento previsto al comma 18, individuando l'intensità dei contributi, i limiti di ammissibilità, i criteri, le modalità di accesso ed erogazione al contributo.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
21. All' articolo 62 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale si avvale del supporto di PromoTurismoFVG per la realizzazione delle attività riguardanti gli aspetti congressuali, ivi compresi l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature e la parte promozionale, in ragione della valenza anche turistica dell'iniziativa e delle sue previste ricadute economiche sul settore turistico.>>;

b)
al comma 3 le parole << dell'evento >> sono sostituite dalle seguenti: << delle attività di cui al comma 2 >> e le parole << allo stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << alle stesse >>.

22. Per le finalità previste dall'articolo 62, commi 2 e 3, della legge regionale 8/2022 , come modificati dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per l'ideazione, coordinamento e promozione di un progetto finalizzato alla formazione di figure professionali nell'ambito musicale, coreutico e artistico nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi anche in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione.
24. La domanda di contributo per il progetto pluriennale di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di formazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
25. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e l'eventuale erogazione di anticipazioni.
26. Per le finalità di cui al comma 23, è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
27. All' articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << scuole secondarie di secondo grado >> sono sostituite dalle seguenti: << scuole secondarie di primo e secondo grado >>;

2)
il secondo capoverso della lettera a) del comma 2 è abrogato;

3)
alla lettera c) del comma 3 le parole << ricadenti nella terza fascia >> sono sostituite dalle seguenti: << ricadenti nella eventuale terza fascia >>.

28. Le modifiche all' articolo 9 della legge regionale 13/2018 previste dal comma 27 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2024.
29. Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 13/2018 , come modificato dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30.
Alla legge regionale 13/2018 , dopo l'articolo 15 bis è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all' articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'anno scolastico decorrente dal mese di settembre del medesimo anno.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.>>.

31. Per le finalità previste dall' articolo 15 ter della legge regionale 13/2018 , come inserito dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
32.
Dopo il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 , sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.>>.

33. Per le finalità previste dall' articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 , come modificato dal comma 32, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
34.
Dopo l' articolo 36 quater della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività didattica musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.>>.

35. Per le finalità previste dall' articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018 , come inserito dal comma 34, è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesime finalità di cui all' articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), a favore di:
a) Istituto Salesiano "G. Bearzi" di Udine per l'importo di 15.000 euro;
b) Educandato Statale Collegio "Uccellis" di Udine per l'importo di 7.000 euro;
c) Comune di Monfalcone per l'importo di 15.000 euro;
d) Comune di Trieste per l'importo di 15.000 euro;
e) Comune di Gradisca d'Isonzo per l'importo di 15.000 euro.
37. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 36 presentano domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
38. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2022/2023. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
40. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i soggetti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le finalità in esso previste.>>;

b)
al comma 43 bis le parole << Per le finalità di cui all' articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di >> sono sostituite dalle seguenti: << Sono ammissibili a finanziamento le attività di >>;

c)
Il comma 43 ter è sostituito dal seguente:
<<43 ter. Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite ad attività che si sviluppano nell'arco di un triennio, purché previste in un documento di programmazione di durata almeno triennale approvato dai competenti organi dei soggetti di cui al comma 43. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>;

d)
Il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.>>.

41. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 43, 43 bis, 43 ter e 44, della legge regionale 22/2010 , come modificati e sostituiti, rispettivamente, dalle lettere a), b), c) e d) del comma 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
42.
Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine e dal Polo Tecnologico di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.>>.

43. Per le finalità previste dal dall' articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
44.
I commi 23 e 23 bis dell' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono sostituiti dai seguenti:
<<23. Al fine di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e a sostegno della realizzazione della missione di cui all' articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), da parte delle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie assegnazioni finanziarie, anche in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge.
23 bis. Le fondazioni ITS Academy presentano domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Il contributo, ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione ITS, è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.>>.

45. Per le finalità previste dall'articolo 9, commi 23 e 23 bis, della legge regionale 18/2011 , come sostituiti dal comma 44, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
46.
All' articolo 9 della legge regionale n. 18/2011 , dopo il comma 24 septies sono aggiunti i seguenti:
<<24 octies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, contributi per l'acquisto di arredi, l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e dei laboratori funzionali allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 novies. Con deliberazione di Giunta regionale sono indicate le tipologie di intervento finanziabili tra quelle previste al comma 24 octies.
24 decies. Il riparto delle risorse a favore delle fondazioni che hanno presentato domanda entro i termini, è in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle eventuali intensità di aiuto. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo.
24 undecies. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.>>.

47. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 24 octies, della legge regionale 18/2011 , come inserito dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
48. La Regione, nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile per lo sviluppo di un sistema integrato di apprendimento permanente, e a tal fine si ispira al modello delle learning city adottato dall'UNESCO per la creazione di una "learning region - una regione che apprende".
49. In funzione degli obiettivi cui al comma 48, la Regione, nel rispetto dell'intesa sottoscritta ad aprile 2022 con la Municipalità di Modi'in Maccabim Re'ut, sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele sviluppata negli ultimi anni attraverso un intervento pluriennale di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto "Start Learning Cities Up", secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), al fine di sviluppare piattaforme internazionali volte a implementare modelli innovativi di apprendimento permanente anche digitali, favorire collaborazioni e scambi tra municipalità israeliane e locali per implementare il modello di learning cities, di sviluppare contesti volti a contrastare il fenomeno dell'antisemitismo e di favorire lo scambio tra scuole a livello internazionale.
50. In funzione degli obiettivi di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione dello studio di fattibilità progettuale riguardante un evento divulgativo di carattere internazionale da svolgersi sul territorio regionale, anche sotto forma di festival di cui all' articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che si propone di valorizzare l'apprendimento permanente quale facilitatore del dialogo multidisciplinare tra le diverse culture, religioni e discipline scientifiche. Il contributo è concesso a favore dei soggetti ideatori del progetto individuati nella Diocesi di Trieste, nella Comunità ebraica di Trieste e nelle rappresentanze del sistema scientifico regionale.
51. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 50, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto capofila presenta alla Direzione centrale competente in materia di ricerca la domanda di contributo corredata del protocollo di collaborazione sottoscritto tra i soggetti ideatori, di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
52. La concessione del contributo di cui al comma 50 è disposta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'eventuale erogazione di un anticipo e stabilisce i termini di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti ideatori del progetto purché direttamente riferibili alla realizzazione dello studio di fattibilità progettuale e ad esclusione di spese di investimento.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in 60.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per ciascuna della annualità 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
55. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di un ecosistema dell'innovazione nei settori delle scienze della vita in Friuli Venezia Giulia, per creare maggiore occupazione di qualità, attrarre investimenti ad alto valore aggiunto e contribuire all'integrazione dei sistemi produttivo e socio-sanitario.
56. Per le finalità di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale, e attraverso il finanziamento di un evento di portata nazionale e internazionale teso ad offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e a diffondere la cultura dell'innovazione nei settori delle scienze della vita, evidenziando l'importanza degli stessi nella creazione di ecosistemi dell'innovazione.
57. Con regolamento regionale, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca, sono disciplinati i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 56, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvato il riparto delle risorse di cui al comma 57 tra le varie tipologie di interventi finanziabili.
58. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 55, la Regione può stipulare un accordo di collaborazione con il soggetto di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per la gestione degli incentivi e dell'evento di cui al comma 52, da approvare con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca. L'accordo stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta e la restituzione alla Regione delle somme destinate agli interventi di cui al comma 56 eventualmente non utilizzate.
59. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 58 il soggetto di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 3/2015 si dota di un adeguato assetto organizzativo.
60. I finanziamenti di cui al comma 56 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2021-2027, e di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
61. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
62. Al fine di favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende facenti ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi di tipo strutturale, per l'anno 2023 gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono riconosciuti anche nei seguenti casi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte nelle ipotesi di cui all' articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)).
(1)
63. Per tutto quanto non previsto dal comma 62 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 18/2005 .
64. Per le finalità di cui al comma 62 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
65.
I commi 29, 30 e 31 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono sostituiti dai seguenti:
<<29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.
31. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.>>.

66. Per le finalità previste dai commi 29 e 30 dell' articolo 5 della legge regionale 34/2015 , come sostituiti dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
67.
Il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 22,5 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.>>.

68. Per le finalità previste dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 67, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
69.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell' articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015 , tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.>>.

70. Le previsioni di cui al comma 69 trovano applicazione alle domande di contributo pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dal comma 3 quater dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 69, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale con sede in Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio.
73. Il contributo di cui al comma 72 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 . Il contributo non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
74. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
75. Al fine di produrre idee, ragionamenti e progetti per la Regione, per una pianificazione strategica del Friuli, da mettere a disposizione delle istituzioni e dei portatori di interesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario finalizzato alle attività di Terza missione: "L'università di Udine per il futuro del Friuli".
76. Per le finalità di cui al comma 75, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di Università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n.4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.4 (Istruzione universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 86.
78. A fronte del rincaro del costo della vita e della dinamica inflattiva l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare, per l'anno 2023, la misura di Dote famiglia, di cui all' articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), di un importo forfettario una tantum per nucleo familiare.
79. La Giunta regionale in base alle risorse finanziarie disponibili determina l'importo forfettario una tantum per l'anno 2023.
80. In sede di presentazione della domanda di Dote famiglia non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa per l'importo forfettario di cui al comma 78.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
83. Per le finalità di cui al comma 82, la Regione riconosce in favore di ciascun Comune un contributo massimo di 15.000 euro, con facoltà per i beneficiari di richiedere nella medesima domanda contributi destinati a più scuole primarie e secondarie di primo grado e con obbligo di compartecipare per almeno il 25 per cento alle spese sostenute.
84. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 82 tramite procedura a sportello, la struttura competente è quella in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Per beneficiare del contributo di cui al comma 82, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva.
85. Per le finalità di cui al comma 82, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
86. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Alla lettera b) del comma 62 del presente articolo le parole <<Legge europea per il 1990>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Legge comunitaria per il 1990)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Al comma 84 del presente articolo dopo le parole <<al comma 82>> sono inserite le parole seguenti: <<tramite procedura a sportello>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
3Parole sostituite al comma 72 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Parole sostituite al comma 73 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023
6Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023