LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 .
2. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria, già nella fase di avvio, degli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC, approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 ottobre 2022, l'Amministrazione regionale, subordinatamente all'approvazione definitiva del Piano da parte della Commissione europea, è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto le risorse a valere sul cofinanziamento regionale obbligatorio, sulla base della proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027 di cui all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2022.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 40.488.858,95 euro, suddivisa in ragione di 7.433.224,11 euro per l'annualità 2023, e 8.263.908,71 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
4. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo e forestale, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto finanziamenti regionali integrativi per gli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale - Politica agricola comune 2023-2027.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.500.000 euro per l'anno 2024 e 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
6. Al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni indicati dal documento "Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022, n. 1347, l'Amministrazione regionale, a completamento degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:
a) mantenimento e gestione delle risorse genetiche vegetali e animali;
b) incentivazione adesione a regimi di qualità e promozione dei relativi prodotti;
c) supporto all'innovazione di prodotto e di processo attraverso la consulenza;
d) gestione della fauna selvatica.
7. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4, lettere a) e b), sono predeterminati con bando approvato dalla Giunta regionale. Per l'istruttoria dei contributi di cui al comma 6, lettera b), l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) secondo le modalità individuate con gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
8. I contributi di cui al comma 6, lettera c), sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale SISSAR).
9. I contributi di cui al comma 6, lettera d), sono concessi per la gestione delle opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di interesse comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CEE , al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, con le modalità previste all' articolo 11 dalla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
10. Per le finalità di cui al comma 6, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
11. Per le finalità di cui al comma 6, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
12. Per le finalità di cui al comma 6, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 9.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per l'annualità 2023, e 1.950.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
13. Per le finalità di cui al comma 6, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
14. La Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per l'efficientamento della rete distributiva irrigua ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e comma 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), attiva ulteriori iniziative per ridurre il consumo della risorsa idrica a fini agricoli, favorendo l'impiego di tecniche colturali efficaci sia sotto il profilo produttivo che ambientale.
15. Per le finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione, su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari ad un ettaro, di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per colture a pieno campo e per i frutteti. I contributi sono concessi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e che abbiamo aggiornato e validato il fascicolo aziendale.
16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, nella misura del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 25.000 euro per azienda, secondo le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 , della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. I contributi di cui al comma 15 non sono cumulabili con altri aiuti.
17. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di cui al comma 15; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di manichette monostagionali superficiali il cui utilizzo non è ripetibile, le spese sostenute per le opere realizzate in economia, le spese tecniche e generali e tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, ai fini dell'ammissibilità della spesa, le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti nonché i limiti massimi di costo.
18. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 marzo 2023; la domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'intervento;
b) mappa catastale con l'evidenza delle particelle interessate dall'intervento e lo schema dell'impianto da realizzare;
c) un preventivo dettagliato per ciascuna spesa;
d) documentazione comprovante il legittimo attingimento dal corpo idrico dell'acqua utilizzata dall'impianto.
18 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.
19. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. L'istruttoria comprende la verifica nel fascicolo aziendale della disponibilità delle particelle catastali sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di concessione del contributo. Il procedimento si conclude entro novanta giorni.
20. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. In sede di verifica delle rendicontazioni, vengono verificati in loco gli interventi realizzati su un campione casuale di beneficiari pari ad almeno il 30 per cento delle domande presentate.
21. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
22.
Il comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è sostituito dal seguente:
<<23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute:
a) sulle garanzie rilasciate dai Confidi, dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) o dal Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità;
b) sulle fideiussioni bancarie o sulle polizze fideiussorie assicurative rilasciate a fronte dei finanziamenti previsti dall' articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), per i progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali.>>.

23. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 23, della legge regionale 25/2018 , come sostituito dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
24. La Regione promuove la partecipazione delle aziende agricole alle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale, organizzate anche parzialmente con la formula "business to business", che si prefiggono l'obiettivo di valorizzare i prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo.
25. Per le finalità di cui al comma 24 e in coerenza con quanto previsto dall' articolo 3, comma 14, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), secondo cui l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) riconosce aiuti alle aziende che partecipano alle manifestazioni fieristiche in qualità di co - espositori negli spazi organizzati dall'Agenzia, ERSA è autorizzata a concedere contributi alle aziende agricole con sede operativa sul territorio regionale, che partecipano al Salone Internazionale dei vini e distillati - Vinitaly in spazi esterni rispetto allo stand collettivo allestito dall'Agenzia.
26. I contributi di cui al comma 25 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
27. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Direttore generale di ERSA nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: i contributi sono concessi alle aziende agricole attive nella coltivazione della vite e nella trasformazione in vino, nonché alle società cooperative agricole nel cui oggetto sociale vi sia la lavorazione delle uve dei soci per la vinificazione e la commercializzazione, i contributi sono erogati previa dimostrazione dell'avvenuta partecipazione in presenza al Salone e non possono essere superiori al 50 per cento del contributo che ERSA riconosce, in applicazione dell' articolo 3, comma 14, della legge regionale 15/2022 , alle aziende che partecipano allo stand collettivo allestito dall'Agenzia.
28. Per le finalità previste dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
29. Al fine di garantire la funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati dalla tempesta Vaia e dalla diffusione del bostrico, in considerazione della valenza dei progetti presentati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali utilmente inseriti nella graduatoria del bando per la tipologia di intervento 8.4.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, approvata con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 5 giugno 2020, n. 4159, e non finanziati per carenza di risorse.
30. L'aiuto di cui al comma 29 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
31. Il Servizio competente in materia di foreste concede gli aiuti individuati nella graduatoria di cui al comma 29 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartendo le risorse disponibili su ciascuna annualità fra tutti i beneficiari in proporzione al contributo spettante a ciascuno. Le risorse sono erogate annualmente in via anticipata, previa richiesta del beneficiario, a gravare sull'esercizio di riferimento. Il provvedimento di concessione indica i termini entro cui il beneficiario presenta il cronoprogramma annuale degli interventi e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
32. I beneficiari presentano le rendicontazioni all'Ispettorato forestale competente per territorio, che svolge l'istruttoria e trasmette gli atti al Servizio competente in materia di foreste per l'erogazione. Gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2025.
33. Per quanto non previsto dai commi da 29 a 32 e non in contrasto con i commi medesimi, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, della legge regionale 7/2000 e del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2019, n. 1216.
34. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 4.625.831 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2023, 2.125.831 euro per il 2024 e 1.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
35. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole << di opere con finalità di recupero e accumulo di risorse idriche per scopi irrigui, contenimento della dispersione della risorsa idrica, efficientamento del sistema irriguo o >> sono sostituite dalle seguenti: << delle opere di cui all' articolo 4 della legge regionale 28/2002 e delle opere a >>;

b)
al comma 14 dopo le parole << da parte dello Stato >> sono inserite le seguenti: << , dell'Unione europea >>.

36. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 35, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
37.
I commi da 8 a 11 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

38. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo straordinario per il solo anno 2023 al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2022, anche nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionali con ENI S.p.A..
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'importo del contributo richiesto di importo pari alla spesa ritenuta ammissibile e sostenuta dall'utenza per il pagamento dei consumi riferiti all'anno 2021.
40. Le risorse vengono ripartite in misura pari a quanto richiesto dai Comuni interessati e con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2022 e rilevabili dalle fatturazioni emesse da ENI S.p.A..
41. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, previa richiesta del Comune interessato, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione.
42. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
43. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 73 dopo le parole << entro il 30 settembre di ogni anno >> sono inserite le seguenti: << per l'esercizio successivo >>;

b)
il comma 74 è sostituito dal seguente:
<<74. Le risorse disponibili sono ripartite e contestualmente erogate, entro il 30 aprile di ogni anno, con decreto del Direttore del servizio competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'entità del trasferimento destinato a ciascuna Comunità di montagna corrisponde alla somma dei contributi concessi dalla medesima come comunicati entro il 30 settembre dell'anno precedente;
b) ai fini del calcolo di cui alla lettera a), gli importi concessi, anche con più provvedimenti, a ogni beneficiario in misura superiore a 5.000 euro vengono considerati pari a 5.000 euro.>>;

c)
dopo il comma 74 è inserito il seguente:
<<74 bis. Nel corso dell'esercizio in cui è stato effettuato il riparto ai sensi del comma 74 e sulla base delle informazioni contenute nella domanda presentata entro il 30 settembre per l'esercizio successivo:
a) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino superiori a quelle dalla stessa impegnate, la differenza viene scomputata dal riparto dell'anno successivo;
b) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino inferiori a quelle dalla stessa impegnate, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie approvate dalla Comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione, previa richiesta della Comunità medesima.>>;

44. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26/2020 come modificato dal comma 43, lettere da a) a c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
45. Al fine di abbattere i costi di gestione dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse necessarie per contribuire ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica della sede dell'Ente in Udine.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 2 (Caccia e pesca), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
47. Al fine di continuare a garantire la copertura finanziaria degli aiuti ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all' articolo 2, comma 143, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in via straordinaria per l'anno 2023 alla Comunità di montagna Natisone e Torre le risorse per la concessione dei contributi medesimi, pur in assenza della richiesta di trasferimento prescritta dal comma 74 e in deroga a quanto previsto per le risorse non utilizzate dal comma 75 e 75 bis.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
49. Al fine compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte conseguente alla contingente situazione internazionale, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca Dati Nazionale, di seguito BDN, dell'Anagrafe Bovina, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.
50. Gli aiuti di cui al comma 49 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
51. Gli aiuti sono concessi alle imprese che, alla data del 31 ottobre 2022, abbiano registrato nella BDN fino ad un massimo di 150 capi in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 49, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a 24 mesi.
52. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:
a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;
b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30 e inferiore o uguale a 60: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo per i restanti capi;
c) alle imprese con un numero di capi superiore a 60 e inferiore o uguale a 150: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo per ulteriori 30 capi.
53. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 febbraio al 31 marzo 2023.
54. Gli aiuti di cui al comma 49 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.
55. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
56. Al fine di abbattere i maggiori costi energetici sostenuti dai Consorzi di bonifica, a carico del bilancio 2022, per continuare a garantire l'attività di bonifica e irrigazione nel difficile contesto della contingente situazione internazionale e dell'emergenza derivante dalla siccità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a un trasferimento di risorse da ripartire fra i Consorzi in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun Ente e calcolati quale somma dei seguenti valori:
a) importo corrispondente ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia nel 2022 rispetto alla media dei medesimi costi dei tre anni precedenti;
b) importo corrispondente alle eventuali minori entrate registrate nel 2022 per mancata produzione di energia derivante dalla siccità rispetto alla media dei relativi ricavi dei tre anni precedenti.
57. Per le finalità di cui al comma 56 i Consorzi presentano, per il tramite dell'Associazione dei Consorzi della regione Friuli Venezia Giulia, entro il 10 febbraio 2023, la domanda di trasferimento sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla dichiarazione del medesimo attestante l'ammontare dei costi energetici sostenuti negli anni dal 2019 al 2021 come risultanti dai relativi bilanci, l'ammontare dei costi energetici di competenza dell'anno 2022 come risultante dalle fatture ricevute e, in caso di minori entrate da vendita di energia, l'ammontare dei ricavi di competenza dell'anno 2022 come risultante dalle fatture emesse e i ricavi percepiti negli anni dal 2019 al 2021 come risultanti dai relativi bilanci.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
59.
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n.22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.>>.

60. Per le finalità previste dall' articolo 1 bis. 1 della legge regionale 22/2002 , come modificato dal comma 59 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
61. Per la valorizzazione della conoscenza e della commercializzazione del formaggio "Montasio" DOP l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di tutela del Formaggio Montasio un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.
62. L'aiuto di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 702/2014 , della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 24 del regolamento medesimo inerente agli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.
63. La domanda per l'aiuto di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni.
64. L'aiuto di cui al comma 61 è concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.
65. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità.
66. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
67. Al fine di rafforzare l'offerta agrituristica, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede nel territorio regionale, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristici tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all' articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), aiuti per l'acquisto di case mobili da adibire ad alloggio agrituristico.
68. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 , della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
69. Gli aiuti sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile e nel limite massimo complessivo di 25.000 euro per azienda. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto dell'aiuto.
70. Si considerano ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto:
a) allestimento e sistemazione delle aree destinate a ospitare le case mobili, ivi compresa la realizzazione di parcheggi, illuminazione e recinzioni;
b) acquisto e posa in opera di case mobili;
c) realizzazione di servizi igienici;
d) realizzazione di impianti a servizio delle case mobili, ivi compresi quelli di domotica;
e) spese tecniche, generali e amministrative nel limite massimo del 10 per cento di quelle di cui alle lettere da a) a d).
71. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono corredate di:
a) documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui viene realizzato l'investimento;
b) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di una planimetria;
c) computo metrico estimativo e un preventivo dettagliato per ciascuna spesa.
72. Le domande di contributo sono presentate, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. È ammessa un'unica domanda per impresa agricola: a tal fine, in caso di più domande presentate dal medesimo richiedente, viene considerata valida l'ultima domanda presentata entro l'arco temporale indicato nel primo periodo.
73. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.
74. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. L'erogazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la positiva conclusione delle pratiche di carattere urbanistico ed edilizio.
75. Il beneficiario degli aiuti di cui al comma 67, ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo per la durata di cinque anni dall'erogazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivo. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.
76. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 130.
77.
Alla fine del comma 43, dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) sono aggiunte le seguenti parole: << e ad organizzare apposite iniziative divulgative, anche aderendo ad eventi fieristici organizzati in Regione >>.

78. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 43 della legge regionale 13/2022 , come modificato dal comma 77, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
79. Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.
80. I contributi di cui al comma 79 sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 10.000 euro per impresa, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti.
81. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta utilizzate come sbarramento, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: altezza massima 1,5 metri con dimensione minima delle maglie pari a 30 mm. Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di pali in materiale legnoso e cordame necessario all'allestimento delle reti.
82. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata dall'1 al 28 febbraio 2023. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata del preventivo dettagliato di spesa.
83. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
84. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa di 150.000 euro per il 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
85.
Al comma 47, dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) le parole: << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'1 marzo 2023 >>.

86. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 46, e in considerazione di quanto previsto dal comma 47 della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 85, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'annualità 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
87. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2023, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
88. I contributi di cui al comma 87 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
89. Le domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 al 28 febbraio 2023. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
90. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C di cui al comma 130.
92. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 9 e alla lettera a) del medesimo comma la parola << 2022 >> è sostituita dalla seguente: << 2023 >>;

b)
dopo il primo periodo del comma 11, è inserito il seguente: << Per le domande presentate nel 2023, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all' articolo 12 della legge regionale 5/2020 . >>;

c)
l'ultimo periodo del comma 14 è abrogato.

93. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 3, in considerazione di quanto previsto dal comma 9, lettera a), della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 92, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi degli apicoltori del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla promozione di incontri informativi.
95. Le risorse sono concesse a titolo di "de minimis" su domanda dei consorzi degli apicoltori da presentare alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle attività programmate e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di risorse insufficienti rispetto all'entità dei contributi richiesti, i medesimi vengono proporzionalmente ripartiti. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
97. Al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2023 a soggetti senza fini di lucro, con sede operativa in regione, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno bisettimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.
98. I contributi di cui al comma 97 sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 50.000 euro per ciascuna sede di svolgimento dell'attività e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Si intendono per spese ammissibili i costi, sostenuti dal richiedente il contributo, a decorrere dall'1 gennaio 2023, per l'affitto di locali, per le relative utenze e per la promozione dell'attività di vendita diretta.
99. Le domande di contributo sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto senza fini di lucro, possono essere presentate dall'1 al 30 marzo 2023, corredate:
a) dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente;
b) della relazione descrittiva dell'attività programmata per tutto il 2023 nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 97;
c) del preventivo di spesa per ciascuna voce di costo;
d) della dichiarazione attestante che l'attività oggetto di contributo è stata organizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 97 per almeno dodici mesi antecedenti alla domanda.
100. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta dal beneficiario.
101. I contributi, su richiesta del beneficiario, possono essere erogati in via anticipata nella misura del 30 per cento senza la presentazione di garanzie.
102. Per le finalità di cui al comma 97, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
103. Ai fini della realizzazione di attività e manifestazioni per la divulgazione degli argomenti forestali, ambientali ed ecologici, anche nell'ambito o in concomitanza con iniziative promosse da Enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle articolazioni territoriali attive in regione delle associazioni d'arma di rilievo nazionale i cui aderenti, in servizio o in quiescenza, appartengano anche al Corpo forestale regionale e i cui scopi statutari si ispirino al miglioramento del settore forestale e alla riduzione del rischio ambientale.
104. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali nel 2023 a decorrere dal 31 gennaio e, per gli anni successivi, a decorrere dall’1 dicembre dell’anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo. Le domande sono corredate della relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno di riferimento e del preventivo di spesa. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio finanziario cui le attività programmate si riferiscono. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione della spesa sostenuta. Su richiesta del beneficiario l’erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.
105. Per le finalità di cui al comma 103, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
106. L'Amministrazione regionale riconosce il valore del legno come materia prima rinnovabile e immagazzinatore di carbonio anche quando danneggiato da fitopatie forestali o eventi eccezionali che attaccano le foreste, come la tempesta Vaia. Per tale finalità ambientale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni colpiti da eventi calamitosi riconosciuti, per la realizzazione di parchi gioco tematici liberamente accessibili al pubblico che utilizzino legname derivante interamente da schianti e attacchi fito-sanitari.
107. I contributi sono concessi, fino all'importo massimo di 50.000 euro, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.
108. I Comuni presentano domanda dall'1 al 30 marzo 2023, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corpoforestale@certregione.fvg.it, al Servizio foreste e Corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e della relazione tecnica illustrativa dell'intervento redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici. Sono ammissibili a contributo gli interventi di costruzione, installazione e messa in opera dei parchi gioco, compresa la posa di un cartello che ricordi l'evento calamitoso, nel rispetto della normativa in materia di lingue minoritarie.
109. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio foreste e Corpo forestale che concede il contributo entro i successivi trenta giorni. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse è ammessa la rimodulazione dell'intervento.
110. I Comuni beneficiari presentano con le modalità stabilite dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 la rendicontazione semplificata delle spese sostenute. L'Ispettorato forestale svolge l'istruttoria entro novanta giorni e ne trasmette l'esito al Servizio foreste e Corpo forestale, che eroga il contributo entro trenta giorni dalla ricezione, il contributo può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso.
111. Per le finalità di cui al comma 106, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
112. L'Amministrazione regionale nell'ambito delle finalità degli interventi previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), e dalla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), è autorizzata a concedere incentivi per finanziare progetti sperimentali di riqualificazione di terreni montani al fine di adeguarli all'attività della viticoltura e della frutticoltura.
113. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 112 i Comuni montani integralmente ricompresi nelle zone C di svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), nonché i Comuni montani nel cui territorio insistono centri abitati ricompresi nelle predette zone C, limitatamente a progetti da realizzare nel territorio comunale ricompreso nella zona C di svantaggio socio - economico.
114. Le domande di concessione degli incentivi di cui al comma 112 sono presentate dall'1 al 30 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Le domande sono corredate della relazione descrittiva dell'intervento comprensiva di cartografia e mappe catastali, del computo metrico e, qualora l'intervento non preveda l'acquisto dei terreni, della documentazione comprovante la disponibilità dei medesimi.
115. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda per la realizzazione di un unico progetto di cui al comma 112. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Comune, viene considerata ammissibile l'ultima domanda. Gli incentivi sono concessi nella misura massima pari a 70.000 euro per ogni ettaro di terreno oggetto del progetto sperimentale, nel limite di quattro ettari per progetto.
116. Sono considerate spese ammissibili quelle relative all'acquisto dei terreni, quelle per la preparazione dei terreni finalizzata a renderli idonei al realizzare impianti viticoli e frutticoli e le spese tecniche e generali nel limite massimo dell'8 per cento dell'importo dei lavori.
117. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. Con il decreto di concessione dell'incentivo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
118. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
119. Al fine di sostenere la distribuzione dei quotidiani nel territorio montano anche a seguito della recente decisione della società di distribuzione di non assicurare più il servizio in via gratuita, l'Amministrazione regionale per l'anno 2023 è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere gli oneri relativi in favore del territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
120. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 119 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 al 28 febbraio 2023. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate di relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio, dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
121. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
122. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
123. Al fine di sostenere la qualità dei servizi nei Comuni non direttamente ammissibili alla Strategia Aree Interne Nazionale con riferimento alle zone omogenee del territorio montano della Carnia e del Gemonese, come definite dall'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione Regionale è autorizzata a finanziare un apposito programma di interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità.
124. Il programma di cui al comma 123 è adottato dai Comuni interessati ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna per il tramite del Comune individuato come capofila. Il programma descrive, per ciascun Comune, le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi programmati nonché il piano di riparto delle risorse regionali fra i diversi Comuni.
125. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è finanziato attraverso trasferimenti disposti a favore dei singoli Comuni, la cui erogazione avviene previa comunicazione da parte dei Comuni medesimi dell'avvenuta assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
126. Per la finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
127. Per la finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
128. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
g ter) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera g bis) >>;

c)   ( ABROGATA )
d)
il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto;
b) il personale incaricato risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
c) in caso di informazione finalizzata all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente nonché in caso di consulenza e assistenza in materia di lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, il personale incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione all'attività di consulente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).>>.

(2)
129. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2006 , come modificato dalla lettera a) del comma 128, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
130. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al presente articolo al comma 9 le parole "direttiva 92/43/8CEE" devono leggersi correttamente "direttiva 92/43/CEE", al comma 104 le parole "dall'i dicembre" devono leggersi correttamente "dall'1 dicembre" e al comma 108 le parole "dall'I al 30 marzo 2023" devono leggersi correttamente "dall'1 al 30 marzo 2023".
Note:
1Al comma 18 del presente articolo le parole <<comma 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 17>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Lettera c) del comma 128 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1, lett. b), L.R. 5/2006.
3Parole sostituite al comma 30 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 13/2023
4Parole sostituite al comma 33 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
5Parole sostituite al comma 104 da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 13/2023
6Parole aggiunte al comma 104 da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 13/2023
7Parole aggiunte al comma 125 da art. 3, comma 14, lettera d), L. R. 13/2023
8Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Comma 18 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.