LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Per l'anno 2023 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 20.446.142,62 euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2.840.000 euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9 milioni di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150;
c) 3.500.000 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), di cui 223.000 euro per supervisione del personale dei servizi sociali e 223.000 euro per dimissioni protette;
d) 5.106.142,62 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 125.000 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).
2. L'importo di 840.000 euro della quota di cui al comma 1, lettera a), è destinato all'assunzione di personale dipendente a tempo determinato per il rafforzamento del presidio amministrativo e finanziario-contabile e del supporto informativo del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettere c) e d), della legge regionale 6/2006 .
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), al netto delle risorse di cui al comma 2, sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 30 giugno 2022.
5. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres.
6. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
7. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con assegnazione in misura pari a 40.000 euro agli Enti gestori con popolazione residente nell'ambito territoriale fino a 100.000 abitanti e in misura pari a 80.000 euro agli Enti gestori con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
8. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all' articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2023 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2020, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
9. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. In considerazione degli impatti economico-finanziari che l'aumento dei costi energetici ha prodotto sul sistema d'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi, un contributo straordinario a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
11. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'accesso al contributo e per la relativa quantificazione, tenuto conto di quanto già eventualmente riconosciuto da analoghi provvedimenti di derivazione statale.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese un contributo per la riconversione dell'ex macello comprensoriale in centro socio-riabilitativo educativo da destinare a persone con disabilità.
14. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale e aventi sede legale in un comune con popolazione inferiore a 3.500 abitanti, al fine di sostenere le spese di acquisto di furgoni allestiti per il trasporto di persone in sedia a rotelle.
17. Il contributo è concesso per gli acquisti avvenuti nell'arco dell'anno 2022 e per i quali sia stata attivata una richiesta di prestito prima dell'entrata in vigore della presente legge, con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2023 a parziale finanziamento dell'ultimazione della costruzione di un nucleo residenziale sperimentale per persone con disturbo dello spettro autistico con disabilità gravissima.
20. Per le finalità di cui al comma 19 la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.
21. Al finanziamento di cui al comma 19 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario a integrazione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 98 a 100, tabella Q ("Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022") della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per l'intervento n. 43, afferente all'ampliamento della casa di riposo del comune di Sacile.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un contributo straordinario a integrazione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 10, commi 69 e 70, tabella R ("Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021") della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per l'intervento n. 167, denominato ""Residenza diurna per anziani e progetto abitare possibile" - Completamento".
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
27. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemica da COVID-19 ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi semiresidenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti gestori di servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti autorizzati all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), e convenzionati con il Servizio sanitario regionale alla data di dichiarazione dell'emergenza epidemica con deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), che risultino autorizzati all'esercizio alla data di presentazione della domanda di contributo.
28. L'importo massimo di contributo concedibile a ciascuno dei beneficiari di cui al comma 27 corrisponde alla differenza tra l'importo erogato all'ente gestore ai sensi dell' articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), nell'anno 2019 e quello erogato nell'anno 2021; tale importo è ridotto del 50 per cento per i periodi di non operatività del servizio semiresidenziale nel corso dell'anno 2021.
29. Per periodi di non operatività, ai sensi del comma 28, si intendono quelli in cui nessun utente del servizio semiresidenziale abbia beneficiato del contributo di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997 .
30. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 27, i soggetti legittimati presentano apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 50.000 euro, ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di appartamenti per anziani in aree interessate da lascito filantropico vincolato.
33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) contributi straordinari una tantum diretti:
a) all'acquisto e installazione di attrezzature per giardini, parchi, aree verdi di pertinenza delle ASP, ivi comprese attrezzature di servizio che li rendano fruibili agli ospiti;
b) all'acquisto di attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica;
c) alla formazione di personale con funzioni di animazione ed educazione sulle nuove tecniche, metodi e strumenti per l'animazione sociale all'aria aperta dirette all'incremento della qualità della vita e della salute della persona anziana, anche in collaborazione con le Università della terza età e della libera età.
36. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
37. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2023 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) eroganti servizi socio sanitari presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) del territorio regionale.
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle spese sostenute nell'anno 2022 per le attività di cui al comma 38. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore regionali accreditati per il trasporto sanitario, a rimborso delle prestazioni non già coperte dal Servizio sanitario regionale per il servizio di trasporto sanitario, rese con autoambulanza, a favore di ospiti, non deambulanti, accolti in residenze per anziani non autosufficienti, presso strutture sanitarie ove effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie medicalmente prescritte.
42. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 41.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Pasian di Prato (UD), un contributo straordinario funzionale a sostenere l'acquisto di un immobile da destinare a magazzino e stoccaggio alimentare.
45. Ai fini del contributo di cui al comma 44, il legale rappresentante dell'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia ODV presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale previsto dal decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e del supporto al sistema sociosanitario fornito dal Terzo settore, è autorizzata a sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
48. Ai fini di cui al comma 47, gli enti del Terzo settore individuati dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane possono beneficiare di un contributo per sostenere il costo sostenuto connesso all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.
50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziate per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.
51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
52. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 48, che avviene con procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 .
53. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare, ente per l'innovazione sociale con sede a Pordenone, un contributo straordinario per l'attività e l'inserimento sociale delle persone che partecipano all'UET (Unità Educativa Territoriale) dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) nel quartiere di Torre, a Pordenone, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili destinati a essere riferimento logistico della UET denominata "Giardino Educativo delle Sorprese"/"Naonis" e luogo di educazione alla sostenibilità ambientale e sociale.
55. Ai fini del contributo di cui al comma 54, il legale rappresentante della Fondazione Well Fare presenta, entro il 30 settembre 2023, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, dell'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria da parte della Fondazione.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
57. All' articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo la parola << militare >> sono inserite le seguenti: << , ad ogni altro corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria >>;

b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 ter. I soggetti, per i quali i commi 7 e 7 bis prevedono l'esenzione dal pagamento del ticket, sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso.>>.

58. Per le finalità di cui ai commi da 7 a 7 ter dell' articolo 8 della legge regionale 23/2013 , in relazione a quanto disposto dal comma 57, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 100.000 euro al fine di sostenere i costi di affitto, manutenzione e assistenza di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico.
60. Il contributo di cui al comma 59 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Pediatrica dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste un contributo per l'attuazione di un progetto di ricerca relativo ai disturbi neuro funzionali (DNF).
63. Il contributo di cui al comma 62 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Ginecologica, UCO di Ginecologia e Ostetricia dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto, della durata di ventiquattro mesi, dedicato alle donne affette da endometriosi.
66. Il contributo di cui al comma 65 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
67. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in via sperimentale, a tutti i Comuni, da destinare al rimborso delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, nella misura massima di 100 euro a prestazione, per un massimo di tre prestazioni a singolo animale d’affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo.
69. Hanno diritto al rimborso di cui al comma 68, tramite bonifico bancario, i cittadini proprietari di animali d'affezione, residenti nei Comuni destinatari del contributo, titolari di un ISEE inferiore a 12.000 euro.
70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.
71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario "una tantum" al Coordinamento regionale Associazioni Diabetici - CRAD, al fine del sostegno al funzionamento e della realizzazione di progettualità coerenti con le finalità istituzionali.
73. La domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 72 è presentata con raccomandata o posta elettronica certificata al servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica comprovante la spesa da sostenere. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla OdV-ETS UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Pordenone un contributo per l'attività istituzionale.
76. Il contributo di cui al comma 75 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo da presentarsi entro il 31 marzo alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che si occupano del soccorso dei nidiacei un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per il recupero e l'accoglienza delle varie specie di volatili.
79. Per le finalità di cui al comma 78 il contributo massimo concedibile per ciascuna associazione ammonta a 12.000 euro.
80. Le associazioni di cui al comma 78 presentano domanda di contributo alla Struttura competente in materia di sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante le spese sostenute, integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dalla Struttura competente. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
82. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 60 da art. 50, comma 1, L. R. 10/2023
2Parole sostituite al comma 72 da art. 8, comma 1, L. R. 13/2023
3Parole sostituite al comma 68 da art. 8, comma 42, lettera a), numero 1), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte al comma 68 da art. 8, comma 42, lettera a), numero 2), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 69 da art. 8, comma 42, lettera b), L. R. 13/2023
6Comma 70 sostituito da art. 8, comma 42, lettera c), L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 75 da art. 8, comma 63, L. R. 13/2023
8Comma 41 sostituito da art. 8, comma 74, L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 42 da art. 8, comma 75, L. R. 13/2023
10Parole aggiunte al comma 54 da art. 8, comma 81, lettera a), L. R. 13/2023
11Parole sostituite al comma 55 da art. 8, comma 81, lettera b), L. R. 13/2023
12Comma 49 sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 14/2023
13Comma 50 sostituito da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 14/2023
14Comma 51 sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 14/2023
15Parole sostituite al comma 75 da art. 8, comma 40, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Parole sostituite al comma 76 da art. 8, comma 41, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.