LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di proseguire in un percorso condiviso con il tessuto produttivo regionale nei settori culturale e creativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla preparazione della seconda edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
3.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole << per gli anni 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2021, 2022 e 2023 >>.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> le anticipazioni di cassa necessarie a garantire la continuità delle attività previste all' articolo 13, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), in misura non superiore all'importo del contributo previsto dalla Convenzione sottoscritta, in data 15 luglio 2022, tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comitato organizzatore EYOF 2023, al netto degli importi già liquidati al Comitato. L'anticipazione è subordinata all'assunzione, da parte del Comitato organizzatore, di formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro erogazione.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comitato organizzatore può presentare una o più domande, esclusivamente a mezzo PEC al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2023, corredate della seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data degli atti di liquidazione dei contributi del Dipartimento per lo Sport e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di erogazione;
b) programma dell'attività del Comitato per l'anno 2023 e attestazione della conformità della stessa ai contenuti della convenzione di cui al comma 5;
c) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
d) attestazione che alla data della domanda il contributo di cui alla lettera a) è nella piena disponibilità del Comitato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 il Servizio competente in materia di sport eroga la somma richiesta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, corredata di tutti gli allegati previsti dal comma stesso.
8. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le anticipazioni di cui al comma 5 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 5, ultimo periodo, previste in 5 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
11. In via transitoria, per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
12. Le risorse stanziate per l'anno 2023 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 11 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
13. Per le finalità di cui al comma 11 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.
14. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
15. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
16. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
17. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2023 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
18. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2015 e di cui al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
19. Al fine di consentire l'integrale erogazione a favore del Comune di Nimis del saldo del contributo concesso con decreto 29 novembre 2017, n. 5595/CULT a sostegno dell'intervento di manutenzione della Chiesa di San Giorgio resosi necessario a seguito di evento naturale eccezionale, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2023.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
21.
L' articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS in coordinamento con ERPAC.>>.

22. Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come sostituito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
23. Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come sostituito dal comma 21, è destinata altresì la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
24. Al fine di contenere gli effetti causati dalla crisi internazionale nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per l'anno 2023 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. All' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2, dopo le parole << 17 bis, >>, sono inserite le seguenti: << 17 ter, >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, stipula con i soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e c) del comma 2, e trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti.>>.

27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 6 della legge regionale 24/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle sezioni del Friuli Venezia Giulia dei Tiri a Segno Nazionali un contributo straordinario nel limite massimo di 120.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro.
29. Per le finalità previste dal comma 28 le sezioni del Friuli Venezia Giulia dei Tiri a Segno Nazionali presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
31. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle biblioteche, pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti proprietari o agli enti gestori delle biblioteche facenti parte dei Sistemi bibliotecari individuati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 127, delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi nonché delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 23/2015 , a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
32. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
33. Gli enti proprietari o gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari, delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui al comma 31 presentano domanda di contributo nel periodo tra l'1 e il 30 giugno 2023 compreso al Servizio competente in materia di beni culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 31 medesimo.
34. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 32. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
35. Gli enti proprietari o gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari di cui al comma 31 provvedono a trasferire le risorse loro liquidate alle biblioteche facenti parte dei rispettivi sistemi, in misura proporzionale al maggiore costo da queste sostenuto.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
37. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da Musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o agli enti gestori a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
38. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
39. I soggetti di cui al comma 37 presentano domanda di contributo nel periodo tra l'1 e il 30 giugno 2023 compreso al Servizio competente in materia di beni culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 37 medesimo.
40. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 38. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
41. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Farra d'Isonzo un contributo di 50.000 euro finalizzato a consentire di far fronte ai maggiori oneri, derivanti dall'adeguamento dei prezzi del progetto definitivo-esecutivo al Prezzario regionale dei Lavori pubblici - 2022, necessari per la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento struttura museale Museo della Civiltà Contadina a Farra d'Isonzo" che beneficia di un contributo concesso dalla Direzione centrale cultura e sport con decreto 24 febbraio 2020, n. 699/CULT.
43. Per le finalità di cui al comma 42, entro il termine del 31 marzo 2023, il Comune di Farra d'Isonzo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata di un quadro economico aggiornato dell'intervento denominato "Adeguamento struttura museale Museo della Civiltà Contadina a Farra d'Isonzo".
44. In attuazione del comma 42 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 43, a concedere e contestualmente a liquidare la totalità del contributo concesso.
45. Al procedimento contributivo di cui al comma 42 si applicano i termini procedimentali del contributo originariamente concesso con decreto 24 febbraio 2020, n. 699/CULT.
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
47. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperti al pubblico, in possesso della licenza prevista dall' articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 16/2014 , finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell' articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres. , l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a ristoro, anche parziale, dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
48. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo in ogni caso essere non può essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
49. I soggetti di cui al comma 47 presentano domanda di contributo tra l'1 e il 30 giugno 2023 al Servizio competente in materia di attività culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo indicato al comma 47 medesimo.
50. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 48. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
51. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
52. In deroga a quanto previsto all' articolo 6, comma 54, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'esercizio 2023, il Servizio competente in materia di sport trasferisce al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 52 dell'articolo 6 stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione del contributo medesimo.
53. In deroga al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 , al fine di garantire la liquidità necessaria al sostegno dei costi energetici dei soggetti di cui al comma 52 dell'articolo 6 stesso, per l'anno 2023 ai soli soggetti già beneficiari nell'anno 2022, i relativi contributi possono essere erogati in quote di acconto e di successivo saldo, previa istanza rivolta al CONI del Friuli Venezia Giulia. L'erogazione del contributo in via anticipata a titolo di acconto potrà avvenire nella misura massima del 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2022. Sono fatte salve le disposizioni del comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 per i soggetti non beneficiari di contributi nell'anno 2022.
54. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
55. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e per le finalità dell' articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento necessari a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del PalaBigot, già oggetto di finanziamento con decreto del 30 agosto 2021 n. 2252/CULT.
56. Per le finalità di cui al comma 55 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 103.
58.
L' articolo 6 quater della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 quater
 (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.>>.

59. Per le finalità di cui all' articolo 6 quater della legge regionale 8/2003 , come sostituito dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
60. Per l'anno 2023 le risorse stanziate con la presente legge, per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 , sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
61. Per le finalità di cui al comma 60 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 40.000 euro, ai Teatri situati in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.
63. Il contributo di cui al comma 62 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
65. Al fine di dare continuità alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori ai soggetti di cui all' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 che hanno portato a compimento la progettazione alla data di presentazione della domanda.
66. Per le finalità di cui al comma 65 i soggetti di cui all' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 .
67. I finanziamenti sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Non sono ammissibili a contributo le spese finanziate ai sensi dell' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 .
68. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
69. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 69, promossi da:
a) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
b) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
c) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
d) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.
71. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva prevista dal comma 70, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.
72. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 70 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 70.
74.  
( ABROGATO )
(2)
75. Ai soggetti di cui al comma 70 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 78, nella misura del 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 70.
76. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito dei progetti di cui al comma 70, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività sportive e i progetti concernenti la valorizzazione dell'impiantistica sportiva.
77. Il regolamento di cui al comma 78 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 70, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
78. Con regolamento regionale, approvato sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:
0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;
a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;
e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 77.
(3)
79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
80. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 135.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, alla Comunità di montagna della Carnia quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale Alto Friuli per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo del movimento calcistico denominato "Campionato Carnico di Calcio".
82. Per le finalità previste dal comma 81 la Comunità di montagna della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività da svolgere, a un elenco degli eventuali ulteriori soggetti partecipanti al progetto di sviluppo territoriale e a un elenco analitico delle spese da sostenere.
83. In attuazione del comma 81 il Servizio competente in materia di sport, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 82, provvede a concedere il contributo e a fissare il termine di rendicontazione del medesimo.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica Tiro a volo Porpetto per i danni causati alle proprie strutture a seguito di evento naturale eccezionale occorso nel novembre 2022.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 500.000 euro, per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati destinati al gioco del calcio e del rugby, a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che siano proprietarie degli impianti o che dispongano di un idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma.
88. Per le finalità previste dal comma 87, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo. Al procedimento contributivo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 8/2003 .
89. I contributi di cui al comma 87 sono concessi tenendo conto anche delle seguenti priorità:
a) impianto sportivo per calcio a 11 omologato o omologabile dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per gare di livello almeno regionale;
b) impianto sportivo per la pratica del rugby omologato o omologabile dalla Federazione Italiana Rugby per gare di livello almeno regionale;
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Federazione Italiana Rugby per l'anno sportivo 2022/2023, nati dal 2005 in poi;
d) impianto sportivo di proprietà del soggetto richiedente il contributo.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
91. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo per interventi di ammodernamento, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria necessari a migliorare la fruibilità e incrementare l'efficienza e l'accessibilità del palasport Carnera.
92. Per le finalità di cui al comma 91 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 103.
94. In considerazione dei danni procurati all'associazione sportiva dilettantistica Canoa Club Sacile di Sacile dall'incendio che ha interessato la sede sportiva sociale in data 28 luglio 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione stessa un contributo straordinario di 100.000 euro, per il sostegno delle spese per la ristrutturazione della sede sportiva e per l'acquisto dei beni necessari allo svolgimento della pratica sportiva di affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak.
95. Per le finalità previste dal comma 94 l'associazione sportiva dilettantistica Canoa Club Sacile di Sacile presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente alla documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 , per quanto concerne la ristrutturazione della sede sportiva, e a una relazione illustrativa della spesa, per quanto concerne le attrezzature necessarie allo svolgimento della pratica sportiva.
96. In attuazione del comma 94 il Servizio competente in materia di sport, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 95, provvede a concedere il contributo e a fissare i termini procedimentali.
97. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
98. Ai fini della promozione delle pratiche sportive delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dell'attività amatoriale giovanile degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate con un contributo nel limite massimo di 2.000 euro per il sostegno all'attività svolta da squadre che militano in campionati nazionali o per l'organizzazione di eventi sportivi aventi carattere infraregionale.
99. Per le finalità di cui al comma 98 le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate del CONI nonché i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva, presentano, esclusivamente tramite PEC, dal 10 marzo al 25 marzo 2023, al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un prospetto delle relative spese.
100. Il CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce il finanziamento regionale secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute quantificando il contributo in base all'ammissibilità delle spese previste agli articoli 9 e 23 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003 , emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
101. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI del Friuli Venezia Giulia il finanziamento con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport che stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
102. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
103. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Al comma 86 del presente articolo dopo la cifra <<20.000>> è aggiunta la parola seguente: <<euro>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Comma 74 abrogato da art. 6, comma 31, lettera a), L. R. 13/2023
3Lettera 0a) del comma 78 aggiunta da art. 6, comma 31, lettera b), L. R. 13/2023
4Comma 79 sostituito da art. 6, comma 31, lettera c), L. R. 13/2023