LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 2
 (Attività produttive)
1. Le richieste di rimborso dei "voucher "TUReSTA in FVG", di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione dei voucher "TUReSTA in FVG" a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 15 novembre di ciascun anno, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 7, per il completamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
6. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 5, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di completamento dell'infrastruttura, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il completamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 5 non supera comunque l'importo di 300.000 euro.
8. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
10. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
12.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), le parole << con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per un periodo massimo di sei mesi >>, sono sostituite dalle seguenti: << sono stabiliti all'1 marzo 2023 >>.

13. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e in relazione al termine di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2022 , come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 75.713,20 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
14. Al fine di favorire l'accoglienza diffusa nell'ambito della 94esima Adunata Nazionale Alpini in programma nel 2023 a Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, contributi per la realizzazione e gestione di aree temporanee, da concordare con la struttura competente per territorio alla gestione dell'evento, per la sosta di caravan e camping, dotate di idonei servizi igienico-sanitari.
15. Il contributo massimo concedibile è di 20.000 euro per ciascuna area di cui al comma 14 e i Comuni possono delegarne a enti e associazioni senza scopo di lucro la realizzazione e la gestione.
16. I contributi sono concessi a sportello ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con decreto del Direttore del servizio competente in materia sono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda e della rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
18.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Contributo al funzionamento)
1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, l'Amministrazione regionale eroga annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare del contributo annuale è stabilito con legge regionale di stabilità.>>.

19. Per le finalità di cui all' articolo 2 bis della legge regionale 2/2022 , come introdotto dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive dilettantistiche del settore natatorio non iscritte al Registro delle notizie Economiche e Amministrative (REA) un contributo straordinario a parziale ristoro dell'aumento dei costi energetici.
21. L'importo del contributo concedibile per ciascun soggetto di cui al comma 20 è pari a 40.000 euro.
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 20 presentano la domanda, a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della concessione del contributo alla Struttura competente in materia di attività produttive.
23. Per le finalità di cui al comma 20, è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili gestiti da privati, in amministrazione condominiale o da associazioni e/o circoli nautici senza scopo di lucro e con finalità ricreative, non esercenti attività d'impresa.
25. Per i contributi di cui al comma 24 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di apposito bando, prevedendo i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione.
26. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
27. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 7/2000 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata del contributo concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG contributi diretti a finanziare studi di fattibilità aventi a oggetto la captazione delle acque termali.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni classificati montani ai fini di poter realizzare interventi di valorizzazione e manutenzione sui mulini storici presenti nei rispettivi ambiti territoriali, di proprietà delle Amministrazioni comunali anche concessi in gestione a privati.
32. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei mulini di cui al comma 31 presentano la domanda per l'ottenimento del contributo alla Struttura competente in materia di attività produttive, corredata della relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa.
33. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
35. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1I termini per la presentazione delle domande sono riaperti dall'1 al 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 2, c. 44, L.R. 13/2023.