Art. 12
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
3.
In relazione al disposto di cui all'
articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/2019
e al disposto di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera f ter), della legge regionale 2/2006
, come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2, sono previste minori entrate complessive di 3.900.000 euro suddivise in ragione di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Fondo nazionale complementare le anticipazioni finanziarie necessarie a realizzare gli interventi finanziati.
5.
Possono accedere alle anticipazioni di cui al comma 4 i Comuni che:
a) hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT;
b) alla data di presentazione della domanda hanno già presentato, ai sensi della normativa nazionale, richiesta di anticipazione all'amministrazione statale titolare dell'intervento;
c) presentano un effettivo fabbisogno di cassa, da attestarsi con una relazione motivata del responsabile finanziario dell'ente.
6.
L'anticipazione può essere richiesta nella misura massima del 30 per cento del costo di ogni singolo intervento mediante procedura automatica ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Le modalità per la richiesta e la concessione delle anticipazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
8. Le anticipazioni di cui al comma 4 non sono subordinate alla prestazione di garanzie patrimoniali.
9. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono restituite entro il 15 novembre 2026.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella L di cui al comma 12.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 9, previste in 5 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
12. In sede di chiusura del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 in ragione dell'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, per cause non imputabili ai beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare le rettifiche finanziarie che saranno effettuate sulle spese anche attraverso l'attivazione di ulteriori operazioni nell'ambito del Programma in misura corrispondente alle spese ritenute non conformi.
13.
Le ulteriori operazioni di cui al comma 12 sono attivate entro il termine di chiusura del Programma con un'assegnazione di risorse regionali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 12, commi 2 e seguenti, della
legge regionale 6 agosto 2021, n. 13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 269.470 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
15.
Al fine di favorire l'attrazione e l'insediamento in Friuli Venezia Giulia di imprese internazionali individuate in base ai fabbisogni tecnologici e di sviluppo delle filiere produttive strategiche regionali legate all'economia del mare, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 30 quater, comma 1, lettere a) e b), della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), attiva azioni specifiche volte a individuare tali fabbisogni, nonché a favorire l'attivazione di collaborazioni e l'insediamento in regione di imprese internazionali, dedicando particolare attenzione alle potenzialità del mercato statunitense.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 5.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
17.
Per le finalità previste dall'articolo 2 alla
legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(Legge di stabilità 2021), e nell'ambito dell'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste, per l'insediamento in unica sede dei nuovi uffici regionali del 29 novembre 2022, allo scopo di coordinare le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle relative opere, nonché all'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'Accordo di programma, presso la Presidenza della Regione è nominato un commissario straordinario.
18. Il commissario straordinario di cui al comma 17 è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, prorogabile.
19.
Con la deliberazione di cui al comma 18 sono individuati, in particolare:
a) i compiti affidati al commissario straordinario e le relative modalità di svolgimento, anche prevedendo eventuali forme di coordinamento all'interno dell'Amministrazione regionale;
b) il compenso del commissario straordinario ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente, nonché i rimborsi nella misura prevista per il personale regionale.
20.
Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario straordinario si avvale di personale della Regione, ovvero di personale reclutato con forme di lavoro flessibile o mediante gli istituti di cui agli articoli 27 e 28 della
legge regionale 9 dicembre 2016, n.18
(Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
21. Per le finalità di cui ai commi 17 e 20 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
22. La partecipazione dell'Amministrazione regionale ai progetti a valere sui bandi del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 è determinata dalla Giunta regionale.
23. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario relativi alla copertura di programmi e progetti già presentati o nuove proposte da presentare, può riservare, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.
24. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione Interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
25.
Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 52 paragrafo 3 del
Regolamento (UE) 2021/1059
, nonché assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza del soggetto pagatore del Programma di Cooperazione Interreg VI Italia-Slovenia 2021-2027 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al medesimo soggetto gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero a valere sulle disponibilità del Fondo programmi comunitari.
26. Per le finalità di cui ai commi 23 e 25 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
27.
In virtù della speciale collocazione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia, confinante sia con la Slovenia, sia con l'Austria, ed al fine di valorizzare l'impatto transfrontaliero delle azioni regionali, la Regione è autorizzata, per l'anno 2023, a sostenere l'attività di emittenti televisive, con sede legale e operativa sul territorio regionale, impegnate nel supportare la divulgazione di informazioni connesse alla specificità dei territori a confine, che non siano destinatarie dei contributi regionali di cui all'
articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26
(Legge di stabilità 2021). Con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
28. Per le finalità di cui comma 27, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
29.
Ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015
, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella L.