LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. In attuazione dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:
a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 .
2. Le domande di concessione di contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono presentate al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.
5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima). Il finanziamento è ripartito in parti eguali tra i beneficiari.
6. Per le finalità previste dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2023 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 , in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
8. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2023. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007 , è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
10. Per le finalità previste dal comma 9, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2023 per i contratti di lavoro flessibile la spesa di 800.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
11. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
12. La quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2023 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
b) 570.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2023 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 ;
c) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
d) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2023 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
e) 50.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
f) 50.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative, formative e ricreative;
h) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani.
13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 12, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 12, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ai fini del comma 12, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Per i contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 12, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)), e per quelli di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 12, si applica il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 .
14. Per le finalità previste dal comma 12, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 845.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
15. Nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo di cui al comma 70 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
17. Per le finalità previste dal comma 15, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
18. Nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 70.000 euro per l'ASD-AŠD Jadralni Klub Yacht Club Čupa di Duino Aurisina per il completamento dei lavori per la nuova sede sociale e di 30.000 euro per lo ZSŠDI/Združenje slovenskih športnih društev v Italiji-Unione delle associazioni sportive slovene in Italia per i lavori di adeguamento e le spese di ammodernamento anche tecnologico e di trasferimento della nuova sede dell'Unione.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
21. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
22. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
25. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023.
27. Per le finalità previste dal comma 25, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
28. Al fine di sostenere le attività e le iniziative delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 15.000 euro all'SKGZ/Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza - Unione culturale economica slovena e di 15.000 euro all'SSO/Svet Slovenskih Organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
31. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 15.000 euro alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine per la manutenzione di Casa Ascoli a Gorizia, sede dell'associazione per il Friuli Orientale.
32. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 31 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.