LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Per l'anno accademico 2023-2024 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del titolo II, capo I, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2021-2022 entro la data del 30 gennaio 2023.
3. Le spese sostenute ai sensi del dell' articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), per il programma specifico 23/21 denominato "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 622, sono rendicontate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
4.
Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è sostituito dal seguente:
<<2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.>>.

5. Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), qualora la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese di gennaio 2022 superi il 5 per cento, in via straordinaria per l'anno educativo 2023/2024, i soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditati o in fase di accreditamento, contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura percentuale non superiore al 7 per cento in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres.