LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole << rendicontabili per intero >> sono inserite le seguenti: << anche se già sostenuti al momento della domanda >>.

2. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al numero 2 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola << installazione >> sono inserite le seguenti << , con qualunque modalità, >>;

b)
la lettera q) del comma 1 dell'articolo 16 è abrogata;

c)
dopo il comma 3 sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
<<3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall' articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022 . I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il finanziamento concesso con decreto n. 4856/TERINF del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 24 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per la sistemazione della viabilità comunale e per la realizzazione e sistemazione di aree di parcheggio a sostegno dell'evento "Go!2025 Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025".
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio istanza, corredata di una nuova relazione descrittiva degli interventi con relativi quadri economici e cronoprogramma di progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di ottenere la conferma del precedente contributo da parte del Servizio competente, con fissazione dei nuovi termini.
5.
Al comma 2 bis dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole << possa verificarne l'ottemperanza. >> è aggiunto il seguente periodo: << L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al piano regolatore generale comunale e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico generale. >>.

6.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:
<<1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.>>.

7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:
<<4 bis. La mancata partecipazione di un componente a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima ai fini della successiva sostituzione disciplinata dal comma 5.>>.

8. Le anticipazioni già concesse agli Enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), qualora riferite a spese non riconosciute ammissibili al finanziamento a valere sui bandi relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o del Piano nazionale complementare (PNC), non sono oggetto di restituzione e rimangono nella disponibilità degli Enti locali beneficiari a copertura delle spese di progettazione sostenute.
9. Gli Enti locali comunicano alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici i procedimenti oggetto della previsione di cui al comma 8.
10. Considerata l'attuale difficoltà di reperimento delle materie prime, i termini, anche già prorogati, per la rendicontazione degli incentivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in scadenza nel 2023 e nel 2024, sono fissati al 30 giugno 2025.
Note:
1Parole aggiunte al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023