LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. All' articolo 33 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo la parola << Comuni >> sono inserite le seguenti: << e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) >>;

b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all' articolo 11 della legge regionale 5/1997 , per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.>>;

c)
ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 33 le parole: << , con le modalità di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997 >> sono soppresse;

d)
al comma 5 bis dopo la parola << 4 >> sono inserite le seguenti: << , 4 bis >>.

2.
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:
<<c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;>>.

3.
Il comma 2 bis dell'articolo 47 bis della legge regionale 19/2012 è sostituito da seguente:
<<2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell' articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .>>.

4.
Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole << entro il 31 dicembre 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 dicembre 2023 >>.

5.
Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<5 bis. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 40, comma 1 ,che, in presenza della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica da parte del Presidente della Regione, sono rilasciate ai gestori del servizio idrico integrato al solo fine di integrare l'eventuale diminuzione delle portate già oggetto di concessione di derivazione d'acqua e pagamento del relativo canone demaniale, a condizione che l'attingimento delle acque sia effettuato nel bacino interessato dalla presa esistente e sia finalizzato a servire il medesimo ambito acquedottistico.>>.