LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia -SviluppoImpresa), con i decreti 30 novembre 2021, n. 2998/PROTUR, 26 gennaio 2022, n. 80/PROTUR, 10 febbraio 2022, n. 174/PROTUR, 23 marzo 2022, n. 416/PROTUR, 9 aprile 2022, n. 636/PROTUR, 12 maggio 2022, n. 848/PROTUR, 10 giugno 2022, n. 1070/PROTUR, 13 luglio 2022, n. 1303/PROTUR e 19 luglio 2022, n. 1376/PROTUR, a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, per un importo massimo non superiore a 5.000 euro.
2.
Il comma 9 bis dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<9 bis. Il Comitato di gestione è assistito nello svolgimento delle proprie attività tecniche, amministrative e organizzative dalla segreteria unica di cui all' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA).>>.

3.
All' articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
<<6 ter. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.>>.

4. Alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
<<4. L'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, è subordinata al rilascio da parte dell'Autorità di sorveglianza:
a) del nullaosta tecnico di sicurezza per gli impianti a fune e per gli ascensori e i tappeti mobili per i quali la certificazione CE non garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.
b) del parere per gli ascensori aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento;
c) dell'assenso all'installazione per i tappeti mobili aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 38 le parole << responsabili di polo >> sono sostituite dalle seguenti: << coordinatori di polo >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole << decreto legislativo 40/2021 >>, sono aggiunte le seguenti: << e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 >>, e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: << per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 >>;

d)
al comma 2 dell'articolo 39 le parole << L'attività >> sono sostituite dalle seguenti: << Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività >> e le parole << limitatamente al soccorso >> sono sostituite dalle seguenti: << limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune >>.