LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << 2022 >> è sostituita dalla seguente: << 2023 >>;

b)
la parola << 2021 >> è sostituita dalla seguente: << 2022 >>.

2.
Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola << 2022 >> è sostituita dalla seguente: << 2023 >>.

3.
Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), la parola << 2022 >> è sostituita dalla seguente: << 2023 >>.

4. All' articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 1 e 2 sono abrogati;

b)
i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
8. Ai fini dell'autosufficienza economica, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze e spese personali.
9. L'importo di cui al comma 8, determinato con deliberazione della Giunta regionale, è adeguato annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>;

c)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
<<7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere fissando un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall' articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>.

6. In considerazione dell'eccezionale contingenza economica legata all'aumento dei costi dell'energia, al fine di consentire alle strutture residenziali per anziani l'applicazione di rette basate su dati reali, evitando approssimazioni in eccesso a inizio anno, a maggior tutela degli ospiti e dei loro familiari, per il solo anno 2023, le strutture residenziali per anziani possono derogare a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 , come sostituito dalla lettera b) del comma 4, previa comunicazione alla Direzione centrale competente, supportata da idonea motivazione.
7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 , come introdotto dalla lettera c) del comma 4.
8.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole << dai commi 5 bis e 6 dell'articolo 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << dagli articoli 7, commi 5 bis e 6, e 36. >>.