LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/2022
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Il secondo periodo della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituito dal seguente: << L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa; >>.

2. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
<<d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale>>;

b)
il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.>>;

c)
al comma 7 dell'articolo 11 dopo le parole << I PGF >> sono inserite le seguenti: << e i PFIT >>;

d)
al comma 10 dell'articolo 11 dopo le parole << del PGF >> sono inserite le seguenti: << , dei PFIT >>.

3.
Il comma 13 ter dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:
<<13 ter. Il Comune può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.>>.

4. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
<<p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.>>;

b)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 la parola << otto >> è sostituita dalla seguente: << dieci >>;

c)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 la parola << quattro >> è sostituita dalla seguente: << sei >>;

d)
dopo il comma 14 bis dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
<<14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.>>.

5. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all' articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2023 ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020 , per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2023-2024, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
6. All' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 70 è inserita la seguente:
<<b bis) sistemazione dei terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa;>>;

b)
al comma 74 bis le parole: << per ciascun anno solare >> sono soppresse;

c)
dopo il primo periodo del comma 78 è inserito il seguente: << L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. >>.

7. Al fine di consentire al maggior numero di beneficiari l'accesso ai contributi di cui all' articolo 3, comma 68, della legge regionale 24/2019 e perseguire efficacemente gli obiettivi di favorire la residenzialità e rafforzare il tessuto imprenditoriale in montagna sottesi alla concessione dei contributi medesimi, in sede di prima applicazione dell'articolo 3, commi 74 bis e 78, della legge regionale 24/2019 , come modificati dal comma 6, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:
a) le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non finanziate, sono archiviate al compimento dei due anni dalla data di presentazione;
b) coloro che hanno presentato domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano finanziate non possono presentare ulteriori domande a pena di inammissibilità delle stesse, salvo espressa rinuncia a quelle già presentate.
8.
Al comma 73 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole << Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell' articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19) >> sono sostituite dalle seguenti: << Programma Anticrisi COVID 19 e Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino ai sensi dell' articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) >>.

9. Il contributo di 196.877,31 euro concesso in favore della società Esco S.p.A., con decreto del Direttore del Servizio montagna 30 agosto 2018, n. 2667/DGen è devoluto in favore della Comunità di Montagna della Carnia.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
11. Le domanda per la devoluzione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.
12. Negli atti che disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, anche nell'ambito della programmazione comunitaria finanziata con il fondo FEASR, al fine di rafforzare la competitività delle imprese regionali, l'Amministrazione regionale prevede la generale cumulabilità dei predetti aiuti, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti, salvo diverse disposizioni di settore.
13. Per garantire l'applicazione del comma 12, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata, a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), ad attivare ogni iniziativa utile per verificare presso la Commissione europea la corretta applicazione della cumulabilità fra aiuti e agevolazioni, anche non regionali, non considerabili quali aiuti di stato.
14. All' articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera h) >> e le parole << l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale >> sono sostituite dalle seguenti: << l'anticipazione della liquidità aziendale necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale >>;

b)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi per un importo massimo di 2 milioni di euro secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 12, comma 6, lettera a), della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.>>.

15. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 19 le parole << dell'articolo 36, comma 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 30, comma 1 >> e le parole: << In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28. >> sono soppresse;

b)
al comma 28 le parole: << Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. >> sono soppresse.

16. All' articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'inizio del comma 5 bis sono inserite le seguenti parole: << Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater, >>;

b)
alla fine del comma 5 quater sono aggiunte le parole: << e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente. >>.

17. Al fine di compensare i beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2022 (PSR) per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai medesimi beneficiari per la campagna 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare disposizione all'Organismo pagatore riconosciuto di liquidare, a carico dei finanziamenti regionali integrativi assegnati al Programma, le domande di sostegno-pagamento o di pagamento presentate nell'annualità 2019 a valere sulle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica), 12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR e non liquidate entro il 31 dicembre 2020 per cause non imputabili ai beneficiari connesse a malfunzionamenti informatici.
18.
Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991 n. 15 (Norme in materia di risorse forestali Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), dopo le parole << normativa ambientale e paesaggistica >> sono aggiunte le seguenti: << , previa comunicazione al Comune competente per territorio, che verifica il rispetto della normativa e delle condizioni previste per l'utilizzo dei percorsi. >>.

19. All' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 2 dopo le parole << misure di conservazione >> è inserita la seguente: << specifiche >>;

b)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:
a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;
b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.>>;

d)
al comma 3 dopo le parole << misure di conservazione >> è inserita la seguente: << specifiche >>;

e)
le lettere da a) a d) del comma 6 sono sostituite dalle seguenti:
<<a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;
b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;>>;

f)
il comma 12 è abrogato.

20. In sede di prima applicazione dell' articolo 10 della legge regionale 7/2008 , come modificato dal comma 19, a seguito dell'approvazione delle misure di conservazione specifiche recanti i contenuti di cui al comma 2 bis dell'articolo 10 medesimo, cessa l'efficacia dei vigenti piani di gestione fino al relativo aggiornamento.
21.
Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole << da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022 >> sono soppresse.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole "montagna@certregionefvg.it" devono leggersi correttamente "montagna@certregione.fvg.it".