LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Capo II
 Norme finali e transitorie
Art. 12
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2010 , come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 4 ter, della legge regionale 14/2010 , come inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2010 , come sostituita dall'articolo 4, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Per le finalità di cui all' articolo 10 quinquies, comma 2, della legge regionale 14/2010 , come inserito dall'articolo 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità di cui all' articolo 13, comma 10, della legge regionale 14/2010 , come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 1, della legge regionale 14/2010 , come sostituito dall'articolo 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 13
 (Norme transitorie)
1. Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:
a) i titolari dell'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 continuano a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo fino alla dismissione per obsolescenza dei POS e possono, altresì, accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 7, mediante accesso al portale ID digitale;
b) coloro che intendono ottenere per la prima volta le misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti a prezzo ridotto, chiedono l'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 alle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 come inserito dall'articolo 7 mediante accesso al portale ID digitale; le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell’Allegato A alla legge regionale 14/2010;
c) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano i rifornimenti dei carburanti a prezzo ridotto anche con le modalità di cui all' articolo 10 quater della legge regionale 14/2010 , come inserito dall'articolo 7;
d) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano la comunicazione dei dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti di cui all' articolo 9, comma 4, della legge regionale 14/2010 , esclusivamente con le modalità di cui al medesimo articolo 9, comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati in particolare:

b) gli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 14/2010 ;
c) l' articolo 157 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021).
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2023.