LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2023
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 13
 (Norme transitorie)
1. Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:
a) i titolari dell'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 continuano a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo fino alla dismissione per obsolescenza dei POS e possono, altresì, accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 7, mediante accesso al portale ID digitale;
b) coloro che intendono ottenere per la prima volta le misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti a prezzo ridotto, chiedono l'identificativo di cui all' articolo 4 della legge regionale 14/2010 alle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di accedere alle misure di sostegno con le modalità di cui all' articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 come inserito dall'articolo 7 mediante accesso al portale ID digitale; le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell’Allegato A alla legge regionale 14/2010;
c) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano i rifornimenti dei carburanti a prezzo ridotto anche con le modalità di cui all' articolo 10 quater della legge regionale 14/2010 , come inserito dall'articolo 7;
d) i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano la comunicazione dei dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti di cui all' articolo 9, comma 4, della legge regionale 14/2010 , esclusivamente con le modalità di cui al medesimo articolo 9, comma 4.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, lettera a), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.