Art. 18
(Regolamento)
1.
Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) con riferimento agli interventi per il finanziamento dei corsi previsti ai Capi I e II del Titolo II, il contenuto dei bandi di cui agli articoli 6 e 10, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilità, le modalità di concessione, di erogazione e di revoca dei contributi, le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione;
b) con riferimento agli interventi realizzati da associazioni di rete previsti al Capo III del Titolo II, il contenuto del bando di cui all'articolo 15, le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare alla stessa a pena di inammissibilità, i criteri e i parametri di valutazione dei progetti e i relativi punteggi, l'importo massimo del contributo concedibile, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di eventuale cofinanziamento, le tipologie di spesa ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione.
Art. 19
(Norme transitorie)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge sono ammissibili, ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 8, le spese sostenute nel periodo dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico di presentazione della domanda di contributo, purché non siano già state indicate a rendiconto del finanziamento regionale concesso per l'annualità precedente ai sensi della
legge regionale 2 giugno 1988, n. 59
(Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).
2.
In sede di prima applicazione della presente legge i contributi regionali cui fare riferimento per il parametro di cui all'articolo 11, comma 2, sono quelli concessi per l'annualità precedente ai sensi della
legge regionale 59/1988
.
3.
Fino all'operatività dell'Elenco il requisito di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d) si intende soddisfatto dalla presenza tra gli associati di almeno cinque Enti gestori di scuole non statali di musica che abbiano beneficiato, per ognuno degli anni del periodo di riferimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, del contributo concesso ai sensi della
legge regionale 59/1988
.
Art. 20
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni dell'articolo 2 e del Titolo II hanno effetto a partire dall'1 gennaio 2024.