LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo III
 Finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica
Art. 13
 (Tipologie degli interventi finanziabili)
1. Per essere ammissibili a finanziamento i progetti didattici musicali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono svolgersi nel territorio del Friuli Venezia Giulia e riguardare una o più delle seguenti tematiche:
a) realizzare percorsi di apprendimento della musica inclusivi, destinati agli allievi di età compresa tra zero e ventuno anni che si trovino in situazioni di svantaggio dal punto di vista fisico, cognitivo, economico e sociale;
b) sostenere la fruizione di servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo nel campo della musica, in orari e periodi extra-scolastici per allievi di età compresa tra zero e ventuno anni;
c) favorire specifici percorsi di aggiornamento nel campo dell'educazione musicale, rivolti ai docenti delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati, al fine di accrescerne le competenze, con particolare riferimento alle metodologie didattiche d'insegnamento e di apprendimento dell'allievo.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti didattici musicali relativi alla realizzazione di percorsi di formazione avanzata e di perfezionamento, sia per docenti che per allievi delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Destinatari degli interventi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
3. Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:
a) operare senza fine di lucro;
b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;
c) avere la sede legale e svolgere la propria attività sul territorio regionale;
d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;
e) avere come scopo sociale finalità solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attività di coordinamento e promozione a sostegno dell'attività didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;
f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;
g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al presente Capo è presentata dalle associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale e con le tempistiche in esso previste.
2. Ciascuna associazione di rete può presentare al massimo una domanda di contributo per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 13.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Valutazione delle domande)
1. Le domande risultate ammissibili sotto il profilo della completezza e della regolarità amministrativa vengono sottoposte all'esame di una Commissione di valutazione composta da personale regionale delle Direzioni Centrali competenti in materia di istruzione, cultura, politiche sociali e disabilità ed eventualmente integrata da uno o più componenti esperti esterni, secondo le modalità definite con regolamento regionale.
2. I progetti didattici musicali sono valutati con riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla pertinenza degli stessi rispetto alle tipologie previste all'articolo 13 e alla ricaduta sul territorio regionale.
3. Al termine della valutazione viene approvata la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, nonché l'elenco di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo.
4. I progetti didattici musicali vengono finanziati in ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, per un importo massimo stabilito nel bando.
5. La struttura regionale competente provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda e alla concessione dei contributi, con eventuale erogazione anticipata, entro i successivi trenta giorni.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 17
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 entro il termine indicato nel relativo bando.
2. Le spese per la realizzazione dei progetti didattici musicali di cui al presente Capo sono sostenute nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.