LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Capo I
 Finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 48 per cento in base al numero degli allievi iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera a) nell'anno scolastico precedente a quello per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio per l'intera durata dello stesso fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reiscritti per l'anno scolastico per cui si presenta domanda;
c) nella misura dell'8 per cento in base al numero di attestazioni di fine livello pre-AFAM comprese tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali, conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate dalle Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello in cui viene presentata la domanda;
d) nella misura del 4 per cento in base alla sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM, indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti gestori aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1, degli allievi di cui alla lettera b) del comma 1 e delle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 1 viene ridotto della metà e la sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM di cui alla lettera d) del comma 1 viene ponderata con il valore di 0,5.
3. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
4. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM sono sostenute nell'anno scolastico dall'1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno solare per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.