LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO II
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI
Capo I
 Finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate
Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti pre-AFAM principali di strumento musicale e di canto per i quali sono stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 48 per cento in base al numero degli allievi iscritti ai corsi di studio di cui alla lettera a) nell'anno scolastico precedente a quello per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio per l'intera durata dello stesso fino alla chiusura dell'anno scolastico e che si siano reiscritti per l'anno scolastico per cui si presenta domanda;
c) nella misura dell'8 per cento in base al numero di attestazioni di fine livello pre-AFAM comprese tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali, conseguite dagli allievi della scuola non statale di musica e rilasciate dalle Istituzioni dell'AFAM nei due anni scolastici precedenti a quello in cui viene presentata la domanda;
d) nella misura del 4 per cento in base alla sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM, indicati nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti gestori aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1, degli allievi di cui alla lettera b) del comma 1 e delle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 1 viene ridotto della metà e la sussistenza di una o più convenzioni o accordi sottoscritti dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con Istituzioni dell'AFAM di cui alla lettera d) del comma 1 viene ponderata con il valore di 0,5.
3. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
4. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM sono sostenute nell'anno scolastico dall'1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno solare per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Finanziamento dei corsi di studio per l'insegnamento musicale di base in uno strumento musicale o in canto con programma didattico di tipo libero
Art. 9
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) attivare con allievi iscritti, nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, con programma didattico di tipo libero;
b) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti indicati alla lettera a) almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite in un arco temporale di almeno sei mesi nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è presentata, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, entro il 31 agosto di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.
2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
 (Criteri di riparto dei contributi)
1. Il contributo per le spese di funzionamento a sostegno dei corsi di studio di cui al presente Capo viene commisurato proporzionalmente ai seguenti parametri:
a) nella misura del 40 per cento in base al numero degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fino ad un massimo di sedici insegnamenti, per i quali siano stati avviati i relativi corsi di studio, con allievi iscritti, nelle sedi del territorio regionale nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda;
b) nella misura del 50 per cento in base al numero di allievi iscritti ai corsi di cui alla lettera a), nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda, che abbiano frequentato il corso di studio strutturato come indicato all'articolo 9, comma 1, lettera b), per l'intera durata dello stesso;
c) nella misura del dieci per cento per le scuole non statali di musica aventi la sede principale in un Comune con popolazione inferiore ai tremila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se gli Enti gestori di scuole non statali di musica hanno ottenuto, per l'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di cui all'articolo 10, contributi per lo svolgimento dell'attività didattica musicale di tipo pre-AFAM ai sensi del Capo I del Titolo II, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a) del comma 1 e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
3. Ai fini del calcolo del contributo spettante, se le scuole non statali di musica sono gestite da Enti aventi scopo di lucro, il numero degli insegnamenti di cui alla lettera a), del comma 1, e degli allievi di cui alla lettera b), del comma 1, viene ridotto della metà.
4. Se si verificano entrambi i presupposti di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni dei medesimi riguardanti il calcolo del contributo spettante si applicano contestualmente.
5. Tutte le domande ammissibili sono soddisfatte proporzionalmente alle risorse disponibili.
6. La struttura regionale competente provvede alla concessione del contributo entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 12
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 , entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, esclusivamente in relazione alle somme percepite a titolo di incentivo.
2. Le spese per la realizzazione dei corsi di studio dell'attività didattica musicale di base con programma didattico di tipo libero da rendicontare ai sensi del comma 1 sono sostenute nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Capo III
 Finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica
Art. 13
 (Tipologie degli interventi finanziabili)
1. Per essere ammissibili a finanziamento i progetti didattici musicali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono svolgersi nel territorio del Friuli Venezia Giulia e riguardare una o più delle seguenti tematiche:
a) realizzare percorsi di apprendimento della musica inclusivi, destinati agli allievi di età compresa tra zero e ventuno anni che si trovino in situazioni di svantaggio dal punto di vista fisico, cognitivo, economico e sociale;
b) sostenere la fruizione di servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo nel campo della musica, in orari e periodi extra-scolastici per allievi di età compresa tra zero e ventuno anni;
c) favorire specifici percorsi di aggiornamento nel campo dell'educazione musicale, rivolti ai docenti delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati, al fine di accrescerne le competenze, con particolare riferimento alle metodologie didattiche d'insegnamento e di apprendimento dell'allievo.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti didattici musicali relativi alla realizzazione di percorsi di formazione avanzata e di perfezionamento, sia per docenti che per allievi delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Destinatari degli interventi)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di rete contributi a titolo di concorso nelle spese di realizzazione dei progetti didattici musicali, sostenute direttamente e per conto degli Enti gestori delle scuole non statali di musica di cui alla lettera d), del comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui al comma 1, le associazioni di rete sono costituite da almeno dieci Enti gestori di scuole non statali di musica.
3. Le associazioni di rete possiedono i seguenti requisiti:
a) operare senza fine di lucro;
b) essere legalmente costituite con atto costitutivo e statuto;
c) avere la sede legale e svolgere la propria attività sul territorio regionale;
d) avere tra gli associati almeno otto Enti gestori di scuole non statali di musica iscritte all'Elenco;
e) avere come scopo sociale finalità solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di rappresentanza con Enti o Istituzioni pubbliche, attività di coordinamento e promozione a sostegno dell'attività didattica musicale delle scuole non statali di musica degli Enti gestori associati;
f) avere il bilancio d'esercizio regolarmente approvato dagli organi preposti in base allo Statuto;
g) avere organi sociali regolarmente eletti o nominati, e funzionanti.
4. Le associazioni di rete svolgono la propria attività istituzionale ininterrottamente e possiedono i requisiti previsti ai commi 2 e 3 da almeno tre anni immediatamente precedenti l'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al presente Capo è presentata dalle associazioni di rete tra Enti gestori di scuole non statali di musica alla struttura regionale competente in materia di istruzione, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale e con le tempistiche in esso previste.
2. Ciascuna associazione di rete può presentare al massimo una domanda di contributo per la realizzazione, nell'anno in cui viene presentata l'istanza, di un progetto rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 13.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Valutazione delle domande)
1. Le domande risultate ammissibili sotto il profilo della completezza e della regolarità amministrativa vengono sottoposte all'esame di una Commissione di valutazione composta da personale regionale delle Direzioni Centrali competenti in materia di istruzione, cultura, politiche sociali e disabilità ed eventualmente integrata da uno o più componenti esperti esterni, secondo le modalità definite con regolamento regionale.
2. I progetti didattici musicali sono valutati con riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla pertinenza degli stessi rispetto alle tipologie previste all'articolo 13 e alla ricaduta sul territorio regionale.
3. Al termine della valutazione viene approvata la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, nonché l'elenco di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo.
4. I progetti didattici musicali vengono finanziati in ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, per un importo massimo stabilito nel bando.
5. La struttura regionale competente provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda e alla concessione dei contributi, con eventuale erogazione anticipata, entro i successivi trenta giorni.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.
Art. 17
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. I soggetti beneficiari del contributo presentano il rendiconto, nelle forme previste della legge regionale 7/2000 entro il termine indicato nel relativo bando.
2. Le spese per la realizzazione dei progetti didattici musicali di cui al presente Capo sono sostenute nell'anno per cui viene presentata la domanda di contributo.
3. La struttura regionale competente provvede all'approvazione dei rendiconti entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione indicato al comma 1.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.