LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 9
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) attivare con allievi iscritti, nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, con programma didattico di tipo libero;
b) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti indicati alla lettera a) almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite in un arco temporale di almeno sei mesi nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.