LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 5
 (Destinatari degli interventi)
1. Ai fini dell'ammissione ai contributi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), le scuole non statali di musica degli Enti gestori iscritti all'Elenco possiedono, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, i seguenti ulteriori requisiti:
a) svolgere ininterrottamente la propria attività didattica musicale da almeno cinque anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
b) adottare nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo e aver adottato, nei cinque anni scolastici precedenti, i programmi didattici dei corsi di studio pre-AFAM previsti dalle Istituzioni dell'AFAM;
c) attivare con allievi iscritti nell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo, i corsi di studio definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), preordinati all'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello delle Istituzioni dell'AFAM in almeno quattro tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, e in almeno un insegnamento nelle discipline collegate agli insegnamenti principali;
d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti pre-AFAM indicati alla lettera c), almeno ventiquattro lezioni, per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico per cui viene presentata la domanda di contributo;
e) dimostrare, mediante una convenzione o accordo sottoscritto dall'Ente gestore della scuola non statale di musica con un'Istituzione dell'AFAM, che i propri percorsi formativi pre-AFAM siano condivisi nell'articolazione e nei contenuti dei programmi di studio con la citata Istituzione e che le modalità di verifica in sede di esame delle competenze degli allievi siano concordate con la stessa, prevedendo la partecipazione alla Commissione d'esame di almeno due commissari provenienti dalle istituzioni dell'AFAM e di un commissario proveniente dalla scuola non statale di musica, con rilascio dell'attestazione da parte di un'istituzione dell'AFAM;
f) in alternativa al requisito della lettera e), dimostrare che almeno un allievo abbia conseguito, nei due anni scolastici precedenti a quello di presentazione della domanda di contributo, un'attestazione di livello pre-AFAM, rilasciata da un'Istituzione dell'AFAM, compresa tra gli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, o negli insegnamenti di altre discipline collegate agli insegnamenti principali.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.