LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 19
 (Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammissibili, ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 8, le spese sostenute nel periodo dall'1 settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico di presentazione della domanda di contributo, purché non siano già state indicate a rendiconto del finanziamento regionale concesso per l'annualità precedente ai sensi della legge regionale 2 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali).
2. In sede di prima applicazione della presente legge i contributi regionali cui fare riferimento per il parametro di cui all'articolo 11, comma 2, sono quelli concessi per l'annualità precedente ai sensi della legge regionale 59/1988 .
3. Fino all'operatività dell'Elenco il requisito di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d) si intende soddisfatto dalla presenza tra gli associati di almeno cinque Enti gestori di scuole non statali di musica che abbiano beneficiato, per ognuno degli anni del periodo di riferimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 14, del contributo concesso ai sensi della legge regionale 59/1988 .