LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 2022, n. 19

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/2022
Materia:
330.01 - Istruzione
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 16
 (Valutazione delle domande)
1. Le domande risultate ammissibili sotto il profilo della completezza e della regolarità amministrativa vengono sottoposte all'esame di una Commissione di valutazione composta da personale regionale delle Direzioni Centrali competenti in materia di istruzione, cultura, politiche sociali e disabilità ed eventualmente integrata da uno o più componenti esperti esterni, secondo le modalità definite con regolamento regionale.
2. I progetti didattici musicali sono valutati con riferimento alla qualità dell'iniziativa, alla pertinenza degli stessi rispetto alle tipologie previste all'articolo 13 e alla ricaduta sul territorio regionale.
3. Al termine della valutazione viene approvata la graduatoria dei progetti didattici musicali finanziabili, nonché l'elenco di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo.
4. I progetti didattici musicali vengono finanziati in ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse economiche disponibili, per un importo massimo stabilito nel bando.
5. La struttura regionale competente provvede all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziabili entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda e alla concessione dei contributi, con eventuale erogazione anticipata, entro i successivi trenta giorni.
Note:
1La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.