Art. 20
(Norme di natura finanziaria)
1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.
2.
L'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:
a) articolo 9, comma 2;
b) articolo 9, comma 7;
c) articolo 11, comma 1, lettera h bis).
2 bis. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2024 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.
2 quater. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera c), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare, a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno e riferita all'anno d'imposta precedente sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 12, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
4Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
5Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.