LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 14
 (Obbligo di pubblicazione)
1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.
2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.
Note:
1Per l'anno 2023, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite rispettivamente al 15 dicembre 2023 e al 29 dicembre 2023, come disposto dall'art. 9, c. 12, L.R. 15/2023.
2Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 13, L.R. 15/2023, per l'anno 2023 resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della presente legge. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle suddette aliquote e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito all'articolo 14, comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
3Comma 2 bis aggiunto da art. 174, comma 1, L. R. 3/2024
4Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.