LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 13 bis
 (Modalità di individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis), mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b bis). In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3.
2. La comunicazione presentata ai sensi del comma 1 rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia trasmessa una nuova comunicazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
2In sede di prima applicazione, la Regione è autorizzata ad adottare soluzioni organizzative, anche istituendo uno sportello dedicato, per garantire ai soggetti passivi supporto nell'individuazione del primo fabbricato ad uso abitativo ai sensi del presente articolo, come inserito dall'art. 6, c. 1, L.R. 9/2024.