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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 13
 (Dichiarazione)
1. Ai fini dell'imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni.
4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 18, comma 2, nonché per indicare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera h bis).
5. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.
2Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 9/2024 , a decorrere dall'1/1/2025.