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Legge regionale 14 novembre 2022, n. 17

Istituzione dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/11/2022
Materia:
170.02 - Tributi

Art. 12
 (Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli)
1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all' articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004 , indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993.